Pergotenda in area vincolata: per il TAR è edilizia libera

Il TAR Campania ribadisce che una pergotenda retrattile e amovibile rientra nell’edilizia libera anche in area vincolata e non richiede autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 14/10/2025

Le norme di riferimento

Il TAR richiama i principi ormai consolidati in materia di pergotenda, affermati dalla giurisprudenza amministrativa e recepiti dal legislatore con l’art. 6, comma 1, lett. b-ter) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Secondo tale disposizione, sono ricondotte all’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende o pergole con telo retrattile, anche impermeabile, purché addossate o annesse a edifici e realizzate con strutture fisse limitate al solo sostegno.

Il discrimine è quindi funzionale: l’opera principale deve essere la tenda, non la struttura.

Se quest’ultima è leggera, smontabile e priva di elementi di fissità o chiusure laterali stabili, l’intervento non comporta creazione di nuovo volume né modifica della sagoma o del prospetto dell’edificio.

Non solo: dal punto di vista paesaggistico, il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 esclude dall’obbligo di autorizzazione – allegato A, punto A.17 – le installazioni esterne facilmente amovibili, quali tende, pedane, elementi ombreggianti o strutture leggere prive di ancoraggi permanenti, anche se realizzate in area vincolata.

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