Pergotenda in area vincolata: per il TAR è edilizia libera
Il TAR Campania ribadisce che una pergotenda retrattile e amovibile rientra nell’edilizia libera anche in area vincolata e non richiede autorizzazione paesaggistica
L’analisi del TAR
Nel valutare la questione, il giudice ha evidenziato come l’Amministrazione non avesse fornito alcuna prova tecnica in grado di qualificare l’intervento come nuova costruzione.
La pergotenda in questione era effettivamente amovibile e retrattile, priva di chiusure perimetrali e di elementi di fissità, e quindi riconducibile alle opere di edilizia libera.
Il TAR ricorda che solo quando la struttura assume carattere permanente o comporta un incremento stabile di superficie utile o volume è necessario un titolo edilizio diverso e, in area vincolata, anche l’autorizzazione paesaggistica.
In mancanza di tali elementi, il Comune non può esercitare poteri repressivi, né disporre la demolizione di un’opera legittimamente comunicata con CILA, senza avviare un procedimento di autotutela conforme agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990.
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