Perizie di variante nei lavori pubblici: chi è legittimato a redigerle?

Il MIT (parere n. 3892/2025) chiarisce il ruolo del RUP e del Direttore dei lavori nella gestione delle varianti disciplinate dall'art. 120 del Codice dei Contratti

di Redazione tecnica - 12/01/2026

La perizia di variante è lo strumento attraverso cui si prende atto di circostanze sopravvenute, si valuta la necessità di modificare l’intervento e si ridefinisce l’equilibrio tecnico ed economico del contratto. Proprio per questo, il legislatore ha sempre guardato alle varianti con particolare attenzione, cercando di evitarne un uso improprio o strumentale e di ancorarle a presupposti oggettivi e verificabili.

Ma chi è legittimato a redigere una perizia di variante in un appalto pubblico? È possibile affidare questa attività a un professionista esterno che non ha partecipato né alla progettazione né alla direzione dei lavori?

Perizie di variante negli appalti di lavori: il MIT sulle competenze tecniche

Sono dubbi che possono sorgere nell’attività delle stazioni appaltanti, evidenziando come la gestione delle varianti rappresenti uno dei passaggi più delicati dell’esecuzione contrattuale, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello delle responsabilità.

Proprio per questo il Codice dei contratti pubblici ha delineato un sistema di ruoli e responsabilità molto più definito rispetto al passato, come dimostra l’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, dedicato alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione.

La norma non si limita a individuare i presupposti che legittimano la variante, ma delinea implicitamente anche il modello organizzativo e funzionale entro cui tale attività deve essere svolta.

Il Codice costruisce infatti la gestione delle varianti come un segmento fisiologico della fase esecutiva, strettamente collegato alla direzione dei lavori e al governo tecnico-amministrativo del contratto. L’accertamento delle condizioni che giustificano la modifica, la valutazione della loro necessità e la proposta delle soluzioni correttive presuppongono una conoscenza diretta dell’opera, del progetto e delle criticità emerse in corso d’esecuzione.

In questo assetto, il Direttore dei lavori assume un ruolo centrale nella proposta delle varianti, mentre il RUP esercita la funzione di coordinamento e di responsabilità procedimentale (comma 13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.149.

L’eventuale coinvolgimento del progettista si colloca sul piano delle modifiche progettuali sostanziali.

Ne deriva un sistema chiuso e coerente, che non lascia spazio a interventi estemporanei di soggetti estranei alle fasi di progettazione ed esecuzione, se non nei casi di formale sostituzione previsti dall’ordinamento.

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