Permesso di costruire annullato: il Consiglio di Stato interviene sull’autotutela tardiva
Palazzo Spada conferma i limiti temporali per l’esercizio del potere di annullamento: senza false dichiarazioni accertate, la revoca è illegittima
La sentenza del Consiglio di Stato
Se quindi già in primo grado il TAR aveva ritenuto illegittimo l’esercizio tardivo del potere di autotutela, in violazione del termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, lo stesso orientamento è stato ribadito dal Consiglio, evidenziando che:
- il dies a quo decorre dalla data di rilascio dell’atto (in questo caso il permesso del 2014);
- l’amministrazione aveva già rilevato le difformità almeno dal 2017;
- l’annullamento nel 2021 è stato quindi tardivo;
- non si applica l’eccezione di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies, in mancanza di una falsa rappresentazione accertata con sentenza penale definitiva.
L’appello è stato quindi respinto, confermando che l’annullamento del permesso di costruire, emesso oltre i termini e in assenza dei presupposti eccezionali, è illegittimo.
La decisione ribadisce alcuni principi essenziali per la legittimità dell’autotutela amministrativa:
- il termine per l’annullamento d’ufficio è oggi di 12 mesi (18 nella versione previgente);
- l’eccezione prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, si applica solo in presenza di dichiarazioni false costituenti reato e accertate con sentenza definitiva;
- le irregolarità urbanistiche, anche gravi, non legittimano di per sé un esercizio tardivo del potere di annullamento;
- le amministrazioni devono agire con tempestività, coerenza istruttoria e motivazione circostanziata, pena la violazione dei principi di certezza del diritto e affidamento.
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