Quali margini residuano per l’edificazione in assenza di piano attuativo? Può il Comune negare il permesso di costruire su un lotto urbanisticamente già consolidato? E quando un'area può dirsi "residua" ai fini del permesso convenzionato?
Permesso convenzionato e aree residue: la sentenza del CGARS
A queste domande ha risposto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con la sentenza n. 614 del 29 luglio 2025, ha affrontato un caso esemplare in materia di titoli edilizi e pianificazione attuativa, chiarendo i presupposti per l’utilizzo dell’art. 20 (Norme in materia di permesso di costruire convenzionato) della L.R. n. 16/2016 che recepisce nel territorio regionale con modifiche il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Comune, di una richiesta di permesso di costruire per realizzare una media struttura di vendita in zona D5, formalmente soggetta alla Prescrizione Esecutiva n. 3 (PE3) del PRG. Nonostante l’area risultasse infrastrutturata e già interessata da edificazioni residenziali e commerciali, il Comune ha negato il titolo edilizio in assenza del piano esecutivo.
A seguito di ricorso, il TAR Sicilia ha accolto le doglianze del privato, riconoscendo la natura "residua" del lotto ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 16/2016. Il Comune ha proposto appello, successivamente respinto dal CGARS. La sentenza offre un contributo rilevante alla ricostruzione sistematica degli strumenti urbanistici semplificati, chiarendo che il permesso di costruire convenzionato può legittimamente sostituire il piano attuativo nei casi previsti dall’art. 20 della L.R. n. 16/2016. Una pronuncia che si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione delle tecniche pianificatorie regionali, orientato a superare le inerzie amministrative e a garantire, in chiave funzionale, un’edilizia compatibile e coerente con gli assetti già consolidati del territorio.