Conclusioni operative
Alla luce degli elementi esaminati, il TAR Campania respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire. La decisione si fonda sulla presenza di una falsa rappresentazione non riconoscibile dall’apparato amministrativo e sull’assenza di un affidamento incolpevole in capo al privato.
La sentenza chiarisce, prima di tutto, che l’affidamento non è un valore assoluto. Quando il titolo edilizio si fonda su presupposti non veritieri, la mancata tempestiva scoperta dell’errore da parte dell’amministrazione non è sufficiente a consolidare la posizione del privato né a neutralizzare l’esercizio dell’autotutela.
Di particolare rilievo è poi il modo in cui viene declinata la riconoscibilità della falsa rappresentazione, che non va riferita al singolo funzionario, ma all’apparato amministrativo nel suo complesso. In presenza di elementi idonei a spezzare il rapporto di immedesimazione organica, l’errore non può essere ricondotto a una semplice carenza istruttoria e l’autotutela riacquista piena legittimità.
Sul piano pratico, la decisione richiama tecnici e professionisti a una maggiore attenzione nella ricostruzione dei presupposti dei titoli edilizi, soprattutto quando si invocano discipline derogatorie. La rappresentazione dello stato dei luoghi e degli interventi pregressi non è un passaggio formale, ma il punto su cui si misura, nel tempo, la tenuta del titolo.
Infine, il TAR ridimensiona letture eccessivamente semplificate dello stato legittimo, ricordando che esso non nasce dall’inerzia dell’amministrazione, ma dalla conformità sostanziale dell’opera e dalla veridicità delle dichiarazioni rese. Un principio che riafferma la centralità della fase istruttoria come luogo in cui si costruisce – o si compromette – la stabilità dei titoli edilizi. Ed è proprio lì, prima ancora che nel contenzioso, che si gioca l’equilibrio tra legalità urbanistica e tutela dell’affidamento.