Fondo di garanzia per morosità incolpevole
L’art. 4 introduce invece un Fondo di garanzia destinato ai conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovano in condizioni di morosità incolpevole, cioè nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere agli obblighi di pagamento per cause non imputabili alla propria volontà.
Il Fondo viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 ed è finalizzato alla copertura del rischio di morosità e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione ERP. Lo stesso articolo prevede inoltre che il Fondo sia alimentato anche mediante una quota dei canoni di locazione versati dagli assegnatari degli alloggi pubblici.
La misura si inserisce nella più ampia logica del decreto di rafforzamento degli strumenti di sostegno all’abitare sociale, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di erogazione delle garanzie e delle procedure di gestione del Fondo.