Disposizioni di semplificazione e di coordinamento
L’art. 8 raccoglie gran parte delle disposizioni di semplificazione e coordinamento previste dal decreto, intervenendo sia sul piano urbanistico che su quello procedimentale con l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
La norma estende innanzitutto agli interventi previsti dal Piano Casa le disposizioni già introdotte dall’art. 10, comma 7-ter, del D.L. n. 76/2020 in materia di ristrutturazione urbanistica, edilizia e demolizione e ricostruzione, prevedendo il ricorso alla conferenza di servizi semplificata, da concludere entro trenta giorni o, nei casi che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria, entro quaranta giorni.
Particolarmente significativa è anche la disciplina sul silenzio-assenso, perché il decreto considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si esprimono nei termini previsti o che formulano dissensi non motivati o estranei all’oggetto della conferenza.
Lo stesso articolo interviene inoltre sul tema dei mutamenti di destinazione d’uso, richiamando l’applicazione dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 per le singole unità immobiliari destinate alle finalità del Piano Casa, pur lasciando agli strumenti urbanistici comunali la possibilità di introdurre specifiche condizioni e facendo salve eventuali discipline regionali e comunali maggiormente semplificative.
La norma prevede inoltre un vincolo trentennale di destinazione d’uso per gli immobili interessati dagli interventi e stabilisce che l’approvazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in interventi di rigenerazione urbana o contrasto al degrado comporti la dichiarazione di pubblica utilità.
Sul piano tecnico-edilizio, infine, il decreto richiede che i progetti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale rispettino almeno i requisiti dimensionali previsti dall’art. 24, comma 5-bis, del d.P.R. n. 380/2001.