Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
L’art. 9 introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, cioè uno dei pilastri più rilevanti dell’intero decreto, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di alloggi accessibili per quella fascia di popolazione che, pur non possedendo i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica tradizionale, incontra comunque serie difficoltà ad accedere al mercato della locazione o dell’acquisto ai valori correnti di mercato.
La norma costruisce un modello fondato prevalentemente sull’attrazione di investimenti privati e sulla combinazione, all’interno dello stesso contesto territoriale, di edilizia convenzionata a canone o prezzo calmierato ed edilizia residenziale libera, nel tentativo di garantire l’equilibrio economico-finanziario complessivo degli interventi.
Particolarmente significativa è la previsione secondo cui almeno il 70 per cento dell’investimento complessivo deve essere destinato agli interventi di edilizia convenzionata, mentre il prezzo o il canone calmierato deve garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori correnti di mercato individuati sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate o, in specifici casi, dei valori effettivi desunti dal mercato locale.
Lo stesso articolo definisce inoltre in maniera molto dettagliata i requisiti soggettivi dei destinatari, i criteri reddituali e patrimoniali, i vincoli di destinazione degli immobili, le modalità di controllo da parte dei Comuni e le conseguenze derivanti dalla perdita dei requisiti o dall’utilizzo improprio degli alloggi convenzionati.
La norma interviene anche sul tema del contenimento del consumo di suolo, prevedendo che questi programmi si sviluppino prioritariamente attraverso interventi di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e riuso di aree già urbanizzate o degradate, con possibilità di incrementi della superficie utile entro specifici limiti normativi.
Particolarmente rilevante è infine il collegamento con i grandi programmi di investimento strategico, perché il decreto consente, in presenza di investimenti diretti esteri di almeno un miliardo di euro, il ricorso alle procedure speciali previste dall’art. 13 del D.L. n. 104/2023, inclusa la nomina di un Commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e la rapida attuazione degli interventi.