Piano Casa, in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 116/2026

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 il D.L. n. 66/2026 assume la sua veste definitiva. Ecco la struttura del provvedimento tra Capi e articoli, le novità introdotte in sede di conversione e il reticolo di decreti, convenzioni e avvisi che ne condiziona l'operatività.

di Redazione tecnica - 06/07/2026

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 la Legge 2 luglio 2026, n. 116 che converte con modificazioni il Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66 (Piano Casa). Con la pubblicazione il testo assume la sua veste definitiva e mette al centro non tanto una singola misura quanto un disegno organico di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, la cui operatività resta però affidata a un fitto reticolo di decreti, convenzioni e avvisi ancora da adottare. La conversione non si è limitata a confermare l'impianto originario, ma lo ha ampliato con l'inserimento di sei nuovi articoli e con la riscrittura integrale della disciplina sul riscatto degli alloggi.

Piano Casa in Gazzetta Ufficiale: cosa prevede la Legge n. 116/2026

La legge di conversione conferma la finalità di fondo del provvedimento, ossia favorire la realizzazione e la valorizzazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche attraverso interventi di sostituzione edilizia, recupero e riconversione del patrimonio pubblico non utilizzato e progetti di rigenerazione urbana. L'obiettivo dichiarato è incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, con particolare attenzione ai giovani, agli studenti universitari, ai lavoratori fuori sede, alle giovani coppie e ai genitori separati, oltre che a modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale.

Sul piano dell'efficacia temporale occorre distinguere due momenti. Il decreto-legge è in vigore dall'8 maggio 2026, giorno successivo alla sua pubblicazione originaria, mentre le modifiche introdotte dalla legge di conversione producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa, quindi dal 4 luglio 2026. È da questa data che il quadro va letto nella sua versione coordinata.

Cosa cambia con la legge di conversione del D.L. n. 66/2026

L'intervento parlamentare ha inciso in più punti. Accanto a numerose correzioni di coordinamento e a precisazioni lessicali, spiccano alcune novità di sostanza. La conversione ha introdotto misure a favore delle famiglie in cui è presente una persona con disabilità grave, con priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, e ha incrementato il fondo per le spese di locazione degli studenti fuori sede. Ha inoltre riscritto per intero l'articolo dedicato al riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ha aggiunto disposizioni sugli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, sul potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, nonché sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il risultato è un testo più ampio, che passa attraverso l'inserimento di sei articoli aggiuntivi, gli articoli 4-bis, 4-ter, 9-bis, 9-ter, 11-bis e 11-ter, e la sostituzione integrale dell'articolo 5.

La struttura del Piano Casa: Capi e articoli del D.L. n. 66/2026

Nella sua versione coordinata con la Legge n. 116/2026, il D.L. n. 66/2026 si compone adesso di 18 articoli suddivisi in 4 Capi. In particolare:

Capo I - Disposizioni generali

  • Art. 1 - Finalità e oggetto

Capo II - Edilizia residenziale pubblica e sociale

  • Art. 2 - Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale
  • Art. 3 - Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma di interventi
  • Art. 4 - Fondo di garanzia per morosità incolpevole per contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica
  • Art. 4-bis - Disposizioni in materia di priorità delle famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave nell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la prima casa
  • Art. 4-ter - Incremento del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede
  • Art. 5 - Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti
  • Art. 6 - Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione di lunga durata con facoltà di riscatto predefinita
  • Art. 7 - Istituzione dello strumento finanziario «Fondo housing coesione»
  • Art. 8 - Disposizioni di semplificazione e di coordinamento

Capo III - Edilizia integrata

  • Art. 9 - Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
  • Art. 9-bis - Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri
  • Art. 9-ter - Modifiche all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione passiva alla pubblica amministrazione
  • Art. 10 - Disposizioni procedimentali

Capo IV - Disposizioni comuni

  • Art. 11 - Ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale
  • Art. 11-bis - Potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
  • Art. 11-ter - Clausola di salvaguardia
  • Art. 12 - Entrata in vigore

I quattro Capi seguono una progressione precisa. Il primo fissa finalità e oggetto, il secondo concentra gli strumenti sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, il terzo introduce la nuova cornice dell'edilizia integrata affidata prevalentemente all'attrazione di investimenti privati, il quarto raccoglie le disposizioni comuni e di chiusura.

I provvedimenti attuativi del Piano Casa: quanti ne servono

Il tratto che più caratterizza il Piano Casa è la sua natura di norma-cornice. Il testo coordinato affida infatti l'operatività a un reticolo di provvedimenti attuativi che spaziano dai decreti ministeriali ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle convenzioni ai regolamenti, dagli avvisi pubblici alle delibere e alle linee guida. Complessivamente se ne contano una ventina, distribuiti lungo quasi tutti gli articoli sostanziali.

In sintesi, il quadro attuativo richiede almeno i seguenti passaggi, distinti per articolo:

  • Art. 2 - la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e INVITALIA quale soggetto gestore, e i relativi avvisi pubblici per la selezione delle offerte, compresi quelli riservati ai comuni;
  • Art. 3 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, l'avviso per la ricognizione degli immobili e gli schemi-tipo di convenzione tra enti proprietari e soggetti attuatori;
  • Art. 4 - il decreto interministeriale, tra Ministero delle infrastrutture e Ministero dell'economia, che disciplina il Fondo di garanzia per la morosità incolpevole;
  • Art. 5 - il decreto interministeriale, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa intesa in Conferenza unificata, sulle procedure di alienazione e il diritto di opzione, oltre allo specifico provvedimento sulla destinazione dei proventi;
  • Art. 7 - la delibera del CIPESS, il regolamento di gestione del «Fondo housing coesione» predisposto da INVIMIT SGR e i relativi accordi di finanziamento;
  • Art. 9 - le linee guida dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla trasmissione dei contratti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dichiara il preminente interesse strategico e nomina il Commissario di Governo, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui criteri soggettivi di accesso;
  • Art. 9-bis - il regolamento sui criteri di concessione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri e la determinazione delle rette;
  • Art. 11 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di carattere generale, il decreto sulla partecipazione degli enti di previdenza ai programmi di edilizia integrata e la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca e INVITALIA.

A questi si aggiungono gli atti convenzionali con i singoli comuni previsti per l'edilizia residenziale sociale e per l'edilizia integrata, oltre alle ordinanze commissariali che accompagnano l'intera fase di ricognizione e realizzazione. Il numero esatto dipende quindi dal criterio adottato, perché diversi avvisi e convenzioni sono per loro natura plurimi, ma la cifra restituisce con chiarezza il dato di fondo, ossia che l'efficacia del Piano Casa si misurerà sui tempi di adozione di questi provvedimenti più che sulla data di entrata in vigore della legge.

Quando entra in vigore il Piano Casa

La Legge n. 116/2026 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 luglio 2026. Da quella stessa data acquistano efficacia le modifiche apportate in sede di conversione, mentre le disposizioni del decreto-legge non toccate dal Parlamento restano in vigore senza soluzione di continuità dall'8 maggio 2026. La conversione consolida così un provvedimento la cui architettura è ormai definita, ma la cui reale portata operativa resta appesa alla successiva stagione attuativa.

Piano Casa e Legge n. 116/2026, le domande più frequenti

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