Piscina, vincolo panoramico e percezione del paesaggio: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti
Una piscina visibile solo dall’alto non può giustificare il diniego di autorizzazione paesaggistica: conta la percezione del comune osservatore
La mera visibilità di un’opera è sufficiente a determinarne l’incompatibilità con il vincolo panoramico? Basta la possibilità di scorgere un manufatto da una prospettiva aerea, o occorre che l’opera sia effettivamente percepibile da un osservatore comune? Qual è il corretto approccio che la pubblica amministrazione deve adottare nell’istruttoria paesaggistica?
Vincolo panoramico, visibilità e autorizzazione paesaggistica
Domande a cui ha fornito risposta il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6893 del 4 agosto 2025, riguardante il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesto alla Soprintendenza per la realizzazione di una piscina fuori terra di circa 4x10 ml, con ingombro complessivo di 50 mq.
Diniego motivato dalla visibilità della piscina dall’alto e dalla conseguente incompatibilità con il vincolo panoramico gravante sull’area. Il proprietario ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che l’opera non fosse percepibile da punti di osservazione effettivamente accessibili e fruibili dal pubblico.
Il TAR ha condiviso le ragioni dell’amministrazione. In appello, la questione è giunta davanti al Consiglio di Stato, chiamato a chiarire il criterio da adottare nella valutazione paesaggistica.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 agosto 2025, n. 6893IL NOTIZIOMETRO