Arrivano nuove indicazioni per la chiusura degli interventi PNRR relativi all’edilizia scolastica. Con la nota del 17 luglio 2026, prot. n. 184414, l’Unità di missione PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito ai soggetti attuatori le istruzioni da seguire per la rendicontazione finale dei target e per la successiva richiesta di erogazione del saldo.
Il documento integra le Linee Guida emanate il 17 aprile 2026 e interviene nella fase conclusiva degli interventi, nella quale alla materiale ultimazione dei lavori devono affiancarsi la dimostrazione dei risultati raggiunti, l’aggiornamento delle piattaforme e il completamento della rendicontazione finanziaria.
PNRR edilizia scolastica e chiusura interventi: quali misure e soggetti attuatori sono interessati
Le nuove indicazioni riguardano cinque misure PNRR di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
- asili nido e scuole dell’infanzia;
- mense e tempo pieno;
- infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.
I destinatari sono quindi Comuni, Province, Città metropolitane e gli altri soggetti attuatori impegnati nella realizzazione degli interventi finanziati.
Le istruzioni del 17 luglio 2026 non sostituiscono quelle già emanate ad aprile, ma ne precisano l’applicazione con riferimento alla documentazione conclusiva, agli indicatori da aggiornare e alle condizioni necessarie per ottenere il saldo.
Certificato di ultimazione dei lavori entro il 31 agosto 2026
L’indicazione di maggiore rilievo riguarda la scadenza fissata per la conclusione degli interventi.
Il certificato di ultimazione dei lavori non potrà essere emesso oltre il 31 agosto 2026 e dovrà essere caricato sulla piattaforma ReGiS entro cinque giorni dalla sua emissione. La documentazione prodotta dopo tale data non potrà essere utilizzata per dimostrare il raggiungimento del target PNRR.
Il termine riguarda la conclusione fisica dell’intervento e la relativa attestazione, mentre restano distinte le tempistiche previste per la rendicontazione della spesa e per le richieste di trasferimento delle risorse.
Gli enti dovranno pertanto verificare per tempo che il certificato di ultimazione riporti tutti i dati richiesti e sia regolarmente sottoscritto. Qualora il documento risulti incompleto, il RUP potrà integrarlo mediante l’attestazione allegata alle istruzioni ministeriali.
Anche il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione potranno essere utilizzati ai fini della rendicontazione, a condizione che l’ultimazione dei lavori sia stata formalmente attestata.
Nuove scuole e asili nido: quali documenti aggiuntivi servono
Per alcune misure, la sola conclusione dei lavori non è sufficiente a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea.
Nel caso delle nuove scuole realizzate mediante sostituzione di edifici, i soggetti attuatori dovranno trasmettere l’Attestato di Prestazione Energetica della nuova struttura, accompagnato, ove necessario, da ulteriori elaborati utili a documentare il miglioramento energetico conseguito.
Per gli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia sarà invece richiesta una dichiarazione contenente la tipologia dell’intervento, il numero dei posti realizzati e la superficie interessata dai lavori.
Il modello sarà reso disponibile sulla piattaforma FUTURA e dovrà essere sottoscritto dal RUP, dal direttore dei lavori e dall’operatore economico.
La documentazione aggiuntiva dovrà quindi dimostrare non soltanto che l’opera è stata completata, ma anche che i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti corrispondono a quelli associati al finanziamento.
Rendicontazione PNRR su ReGiS: indicatori e dati da aggiornare
Le indicazioni ministeriali richiamano anche la responsabilità dei soggetti attuatori nell’aggiornamento della piattaforma ReGiS.
I valori inseriti negli indicatori dovranno corrispondere alla documentazione progettuale e all’effettiva consistenza delle opere concluse. Le superfici realizzate o riqualificate dovranno essere supportate da planimetrie, mentre il numero degli edifici dovrà risultare da una rappresentazione dell’area scolastica e dei relativi corpi di fabbrica.
Dovranno inoltre essere valorizzati gli indicatori comuni utilizzati dalla Commissione europea per misurare gli effetti complessivi del PNRR.
Per gli interventi di edilizia scolastica assumono particolare rilievo il risparmio di energia primaria e la capacità ricettiva delle strutture. Nel caso di mense e palestre, ad esempio, dovrà essere indicato il numero massimo di utenti che possono utilizzare contemporaneamente gli spazi, nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza.
Principio DNSH: quando l’intervento rischia di non essere ammesso
Un ulteriore passaggio riguarda il principio DNSH, in base al quale gli interventi finanziati dal PNRR non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Il rispetto di tale principio costituisce una condizione indispensabile per l’ammissibilità dell’intervento. Le check-list ex ante ed ex post dovranno quindi essere complete, riferite allo specifico progetto e accompagnate dalla documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili.
La presenza di una risposta negativa all’interno della check-list determina la non conformità dell’intervento e può comprometterne la rendicontazione.
Un’attenzione specifica è riservata agli interventi per asili nido e alla riqualificazione degli edifici scolastici, per i quali è esclusa l’installazione di caldaie alimentate con combustibili fossili.
ARES: aggiornamento obbligatorio dell’Anagrafe edilizia scolastica
La conclusione degli interventi comporta anche l’obbligo di aggiornare l’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica.
Gli enti dovranno adeguare i dati relativi agli edifici interessati dai lavori, con particolare riferimento alla Sezione D, nella quale sono registrate le informazioni sulla sicurezza degli immobili.
Dovranno essere riportati, tra gli altri elementi, gli esiti dei collaudi e gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico.
L’aggiornamento dell’Anagrafe assume rilievo anche ai fini finanziari, dal momento che il Ministero lo inserisce espressamente tra le condizioni necessarie per ottenere il trasferimento delle risorse residue.
Richiesta di saldo PNRR: requisiti e soglia di rendicontazione del 90%
La richiesta di saldo potrà essere presentata soltanto dopo il completamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione.
Il soggetto attuatore dovrà avere aggiornato le sezioni di ReGiS, conseguito il target assegnato, compilato i quadri economici sulla piattaforma FUTURA, rendicontato almeno il 90% del finanziamento e aggiornato almeno la Sezione D dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Nel calcolo della soglia del 90% dovrà essere considerato anche l’eventuale contributo del Fondo Opere Indifferibili, al netto delle economie maturate.
La richiesta potrà comprendere anche spese già maturate ma non ancora pagate. In questo caso, i pagamenti dovranno essere effettuati e documentati su ReGiS entro trenta giorni dall’erogazione del saldo.
Il Ministero raccomanda inoltre di predisporre un unico rendiconto di progetto per ciascun CUP, così da rendere più agevoli e uniformi le successive attività di verifica.
Saldo PNRR: controlli, integrazioni e possibili rettifiche finanziarie
La presentazione della richiesta non comporta automaticamente l’erogazione delle somme.
Il trasferimento delle risorse sarà subordinato alle verifiche sul raggiungimento del target, sulla regolarità della spesa e sulla completezza della documentazione caricata. I controlli potranno essere effettuati anche a campione e potranno determinare richieste di integrazioni.
In presenza di errori, incongruenze o irregolarità amministrative e contabili, il Ministero potrà applicare le rettifiche finanziarie previste dagli accordi di concessione.
La fase finale richiede quindi un coordinamento tra RUP, direttore dei lavori, uffici tecnici e servizi finanziari. Ritardi, disallineamenti tra le piattaforme o carenze documentali possono infatti incidere sia sul riconoscimento del target sia sull’erogazione del saldo.