Rigenerazione urbana, 1.005 interventi PNRR verso il 31 dicembre 2027 e la lettura degli Architetti

Il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2026 sulla misura M5C2 investimento 2.1 riclassifica gli interventi che non arrivano all'ultimazione entro il termine europeo e li porta sul termine di legge del 2027, mentre per chi non aveva affidato i lavori nei tempi si apre il procedimento di revoca. Per il Consiglio Nazionale degli Architetti il tempo aggiuntivo va letto come tutela delle risorse e non come allentamento del Piano.

di Redazione tecnica - 30/07/2026

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Per un intervento di rigenerazione urbana che al 13 luglio 2026 non risultava concluso entro il 30 giugno si sono aperte due strade distanti tra loro. La prima porta a un termine di conclusione più lungo, la seconda a un procedimento che mette in discussione il finanziamento. Ma da che cosa dipende questa differenza, e che cosa deve presidiare chi ha in mano quei cantieri?

Ha risposto alla prima domanda il Ministero dell’interno, che con il decreto del 24 luglio 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha ridisegnato il perimetro degli interventi che concorrono al traguardo europeo della misura. Il differimento non tocca il traguardo, che resta fermo al 30 giugno 2026, ma la platea che vi concorre, e gli interventi che ne escono trovano il termine di conclusione al 31 dicembre 2027.

Restare fuori dal traguardo non significa però uscire dal Piano. Gli interventi riclassificati devono rispettare tutte le condizionalità del PNRR, proseguire monitoraggio e rendicontazione sul sistema informativo ReGiS e concludere i lavori entro il nuovo termine, che è un obbligo e non una possibilità.

Sul modo in cui va letto questo tipo di differimento è intervenuto il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

«La proroga dei termini di attuazione del PNRR non dovrebbe essere interpretata come un semplice differimento delle scadenze, bensì come uno strumento di garanzia finalizzato ad assicurare la corretta e completa conclusione degli interventi finanziati. La complessità delle procedure amministrative, tecniche e contabili connesse alla realizzazione delle opere e alla successiva rendicontazione richiede infatti tempi adeguati per la verifica della documentazione, la risoluzione delle criticità emerse in corso d’opera e il completamento di tutti gli adempimenti previsti», ha affermato Alessandro Panci, presidente del CNAPPC.

Quanti interventi escono dal traguardo e su quali dati

La misura è quella dei contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, prevista dall’articolo 1, comma 42, della Legge n. 160/2019. Le risorse relative agli anni dal 2021 al 2026 sono confluite nel Piano per 1.500 milioni di euro ai sensi del comma 42-bis, e dopo la revisione decisa in sede ECOFIN nel dicembre 2023 la dotazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 è stata rideterminata in due miliardi di euro. Il traguardo europeo chiedeva il completamento di almeno 1.080 progetti su almeno un milione di metri quadrati, e la ripartizione tra interventi che vi concorrono e interventi che ne restano fuori era stata definita con il decreto interdipartimentale del 3 marzo 2025, che aveva collocato nel primo gruppo 2.073 interventi e nel secondo 91.

Il nuovo decreto rivede quella ripartizione sulla base dei dati fisico-procedurali caricati dai soggetti attuatori sul sistema di monitoraggio ReGiS al 13 luglio 2026 e delle comunicazioni con cui gli stessi hanno segnalato l’impossibilità di completare i lavori entro il termine. Gli interventi che escono dal concorso al traguardo sono 1.005, e per loro opera il termine del 31 dicembre 2027 già previsto dall’articolo 1, comma 42-quater, della Legge n. 160/2019 per gli interventi non concorrenti al traguardo. Il provvedimento motiva la scelta osservando che quelli rimasti nel gruppo restano in numero superiore a quello necessario per conseguirlo e che i metri quadrati oggetto di rigenerazione risultano comunque garantiti.

Rinunce, revoche e preavvisi, le posizioni che il decreto chiude

Non tutte le posizioni finiscono su quel binario. Per 92 interventi risulta una rinuncia al contributo formalizzata dagli enti, totale in 89 casi e parziale in 3. Altri 14 subiscono la revoca delle risorse a conclusione del procedimento avviato il 2 marzo 2026, con recupero delle somme eventualmente già corrisposte secondo le modalità dell’articolo 1, commi 128 e 129, primo periodo, della Legge n. 228/2012, e si tratta di interventi finanziati integralmente sulle risorse nazionali del comma 42, già fuori dal concorso al traguardo. Per altri 29, individuati nell’Allegato 1 al decreto del 3 marzo 2025, il procedimento di revoca viene avviato ora, perché non risulta prevista l’ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026 e non risulta stipulato il contratto di affidamento entro il 30 giugno 2025.

È questo doppio criterio a spiegare la biforcazione. A parità di ritardo sul traguardo, chi aveva affidato i lavori nei termini si ritrova sul 2027, chi non li aveva affidati si ritrova in un procedimento. Il decreto richiama a questo proposito l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che consente la revoca del contributo quando i finanziamenti non risultano utilizzati in conformità alle norme.

Per il Consiglio Nazionale il tempo aggiuntivo serve alla qualità della chiusura

Il passaggio più esteso della nota riguarda ciò che accade dopo l’ultimazione, quando l’opera esiste ma non è ancora difendibile sul piano amministrativo.

«Il rispetto di scadenze eccessivamente ravvicinate avrebbe potuto indurre le amministrazioni ad accelerare le attività a discapito della qualità, trasmettendo documenti incompleti, non sufficientemente verificati o non pienamente conformi alle disposizioni previste. Una proroga opportunamente disciplinata consentirà, invece, di consolidare i risultati raggiunti, garantire la regolare ultimazione dei lavori e predisporre rendicontazioni complete, coerenti e adeguatamente motivate, riducendo il rischio di errori, contestazioni, rettifiche finanziarie o perdita delle risorse assegnate. In tale prospettiva, l’estensione dei termini rappresenta una misura di tutela dell’interesse pubblico e delle stesse risorse europee, poiché permette di privilegiare la qualità, la trasparenza e la regolarità amministrativa rispetto al mero rispetto formale delle scadenze», ha concluso il presidente del CNAPPC.

Il riferimento alla perdita delle risorse non è un’ipotesi astratta, perché lo stesso decreto dispone revoche e avvii di procedimento. Un intervento chiuso in fretta e rendicontato male non è un intervento salvato, è un intervento esposto.

Gli obblighi che il differimento non tocca

Tra le condizionalità che restano in capo agli interventi riclassificati ce n’è una che la nota affronta espressamente, ed è di natura ambientale. Il decreto non la nomina, ma ne lascia intatto il presupposto, perché quegli interventi restano inclusi nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

«È importante sottolineare che il decreto non elimina né attenua gli obblighi di sostenibilità ambientale connessi al PNRR. La proroga consente di completare correttamente gli interventi senza disperdere il valore della sperimentazione avviata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha introdotto nei processi edilizi una maggiore attenzione al rischio climatico. Tra gli aspetti più significativi vi è la valutazione della vulnerabilità delle opere rispetto a fenomeni che interessano ormai direttamente i nostri territori, come il progressivo innalzamento delle temperature. Sono temi che non dovrebbero rimanere circoscritti agli interventi Piano, ma entrare stabilmente nella quotidianità del progetto e nelle responsabilità proprie della professione», ha aggiunto Angela Panza, consigliera del CNAPPC con delega alla transizione ecologica.

La precisazione ha valore operativo. Il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell’Unione resta dovuto nella stessa misura, e un cantiere con più tempo non ha per questo margini di deroga più ampi.

Le verifiche da presidiare adesso

Resta la seconda domanda, quella su che cosa presidiare adesso. Il primo controllo riguarda la collocazione dell’intervento, perché gli allegati distinguono situazioni con conseguenze molto diverse. Il secondo riguarda la coerenza tra lo stato di avanzamento reale del cantiere e quello rappresentato su ReGiS, dato che il decreto si è formato su quei dati, e un disallineamento non aggiornato in tempo può collocare un intervento nel gruppo sbagliato.

Resta poi la rendicontazione documentale, con la tracciabilità delle spese, la corretta associazione tra intervento e misura del Piano e la conservazione ordinata del corredo probatorio. È un lavoro raramente valorizzato quanto la progettazione o la direzione dei lavori, ma determina se le risorse restano acquisite oppure vengono messe in discussione anni dopo.

La posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha il merito di riportare il dibattito su questo terreno. Un differimento non è una tregua, è il riconoscimento che la fase conclusiva di un investimento pubblico ha una complessità che non si comprime impunemente. Ora che il successo del Piano si misura sulle opere concluse e regolarmente rendicontate, quella distinzione separa un investimento consolidato da uno a rischio.

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