Polizze catastrofali: tutte le novità approvate dalla Camera

Approvato in Assemblea il DDL di conversione del D.L. n. 39/2025. Dai parametri per la definizione del valore dei beni, agli esoneri fino alle polizze per edifici con abusi, ecco cosa cambia

di Redazione tecnica - 14/05/2025

Novità introdotte in sede referente

Durante i lavori parlamentari, sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 1. Vediamole in dettaglio.

Parametri per la definizione del valore dei beni da assicurare

Si stabiliscono i seguenti parametri per definire il valore dei beni da assicurare:

  • beni immobili: il valore di ricostruzione a nuovo;
  • beni mobili: si considera il costo di rimpiazzo;
  • terreni: è assunto il costo di ripristino delle condizioni originarie.

Esenzioni per le grandi imprese

Come specificato al comma 3-ter, le grandi imprese e le loro controllate/collegate che soddisfano i requisiti del DM n. 18/2025, sono esonerate da limiti su franchigie, scoperti o proporzionalità dei premi. Si tratta di un’apertura che consente maggiore flessibilità nella contrattazione assicurativa per soggetti di grandi dimensioni.

Monitoraggio dei contratti

Il comma 3-quater stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi dovrà monitorare l’evoluzione delle condizioni di mercato relative ai contratti assicurativi obbligatori

Abusi edilizi

Uno dei punti più rilevanti del decreto è contenuto nel comma 3-quinquies, che chiarisce la possibilità o meno di applicare la polizza a beni sui quali siano presenti abusi edilizi.

La norma stabilisce che l’obbligo assicurativo sussiste solo per gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo edilizio valido o per quelli:

  • realizzati in un’epoca in cui il titolo non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria;
  • per i quali sia in corso un procedimento di condono edilizio.

In assenza di uno di questi presupposti, l’immobile non può essere assicurato e, in caso di evento catastrofale, non può ricevere alcun indennizzo pubblico, nemmeno tramite bandi straordinari o interventi emergenziali.

Beni di terzi e ripristino obbligatorio

Infine, al comma 3-sexies si dirime la questione dei beni impiegati nell’attività d’impresa ma appartenenti a soggetti terzi. Se l’imprenditore assicura anche tali beni (in assenza di altra copertura da parte del proprietario), l’indennizzo:

  • spetta al proprietario;
  • deve essere esclusivamente utilizzato per il ripristino del bene o della sua funzionalità.

Entrata in vigore

Fermo restando gli scaglionamenti temporali per la piena applicazione degli obblighi assicurativi, già vigenti per le grandi imprese, una panoramica completa sulla tipologia di polizze disponibili è consultabile sul nostro comparatore RC smart, sempre al passo con gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

 

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