Quali margini operativi ha una stazione appaltante qualificata per la sola fase di esecuzione quando si trova di fronte a una proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) d’iniziativa privata?
L’Amministrazione può gestire in autonomia la selezione preliminare delle proposte ex art. 193 del Codice, demandando a una stazione appaltante qualificata o a una CUC convenzionata la successiva gara di affidamento? E fino a che punto le attività di valutazione e comparazione sono non delegabili?
Sono questi i quesiti al centro del parere del 3 giugno 2025, n. 3531 con il quale il supporto giuridico del MIT ha fornito degli interessanti chiarimenti operativi.
PPP e qualificazione SA: cosa può fare chi è abilitato alla sola esecuzione?
Il caso riguarda una proposta di PPP presentata da un operatore economico ai sensi dell’art. 193, comma 3, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
L’ente concedente in questione è qualificato solo per la fase di esecuzione (livello 2), e chiede se possa:
- svolgere in proprio il sub-procedimento di cui ai commi 4-7 dell’art. 193 (pubblicazione avviso, raccolta e comparazione delle proposte, eventuale conferenza di servizi preliminare);
- demandare poi la procedura di gara e l’aggiudicazione a una stazione appaltante o a una CUC qualificata con cui stipulare una convenzione;
- arrivare infine alla stipula ed esecuzione del contratto di concessione.