PPP e qualificazione delle stazioni appaltanti: cosa può fare chi è solo abilitato alla fase di esecuzione

Il parere MIT n. 3531/2025 chiarisce i limiti operativi delle SA: attività preliminari non delegabili e necessità di affidare la gara a una stazione appaltante qualificata o a una CUC convenzionata

di Redazione tecnica - 16/09/2025

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Quali margini operativi ha una stazione appaltante qualificata per la sola fase di esecuzione quando si trova di fronte a una proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) d’iniziativa privata?

L’Amministrazione può gestire in autonomia la selezione preliminare delle proposte ex art. 193 del Codice, demandando a una stazione appaltante qualificata o a una CUC convenzionata la successiva gara di affidamento? E fino a che punto le attività di valutazione e comparazione sono non delegabili?

Sono questi i quesiti al centro del parere del 3 giugno 2025, n. 3531 con il quale il supporto giuridico del MIT ha fornito degli interessanti chiarimenti operativi.

PPP e qualificazione SA: cosa può fare chi è abilitato alla sola esecuzione?

Il caso riguarda una proposta di PPP presentata da un operatore economico ai sensi dell’art. 193, comma 3, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

L’ente concedente in questione è qualificato solo per la fase di esecuzione (livello 2), e chiede se possa:

  • svolgere in proprio il sub-procedimento di cui ai commi 4-7 dell’art. 193 (pubblicazione avviso, raccolta e comparazione delle proposte, eventuale conferenza di servizi preliminare);
  • demandare poi la procedura di gara e l’aggiudicazione a una stazione appaltante o a una CUC qualificata con cui stipulare una convenzione;
  • arrivare infine alla stipula ed esecuzione del contratto di concessione.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.