Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà

Palazzo Spada conferma che i prefabbricati su platea in cemento sono nuove costruzioni e chiarisce regole su demolizione e acquisizione gratuita

di Redazione tecnica - 05/09/2025

Analisi tecnica

La sentenza sottolinea ancora una volta che la precarietà è una nozione funzionale, non strutturale: un manufatto che soddisfa esigenze durature e incide in modo permanente sul territorio non può essere assimilato a un’opera temporanea, anche se teoricamente smontabile. Per questo motivo le case prefabbricate ad uso abitativo rientrano a pieno titolo nelle nuove costruzioni.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio ribadisce che il principio del contraddittorio non è un valore assoluto, ma va calato nel contesto specifico. Nei casi in cui i presupposti dell’abuso siano immediatamente verificabili, la mancanza di avvio del procedimento non determina alcuna lesione effettiva del diritto di difesa.

Un chiarimento importante riguarda anche la distinzione tra ordinanza di demolizione e successivo provvedimento di acquisizione, disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001:

  • la prima ha la funzione di accertare l’abuso e imporne la rimozione;
  • il secondo interviene solo in caso di inottemperanza, determinando l’effetto acquisitivo a titolo gratuito in favore del Comune.

Confondere i due momenti rischierebbe di appesantire ingiustificatamente l’azione repressiva e di generare contenziosi inutili.

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