Prevenzione incendi delle facciate: requisiti e novità nella proposta di regola tecnica

La proposta dei Vigili del Fuoco introduce requisiti differenziati in funzione di altezza, destinazione d’uso, affollamento e posizione dell’edificio, con prescrizioni su materiali e isolanti, cavità e intercapedini, balconi, fasce di separazione e prove in larga scala

di Redazione tecnica - 15/09/2026

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Una disciplina specifica per la prevenzione incendi delle facciate degli edifici ad uso civile, costruita sulla combinazione tra caratteristiche dell’edificio, materiali impiegati e tipologia del sistema di facciata.

È quanto prevede la proposta elaborata dai Vigili del Fuoco, che interviene su reazione e resistenza al fuoco, cavità e intercapedini, balconi, compartimentazione, prove sperimentali e gestione della sicurezza antincendio.

Il testo è ancora una proposta e dovrà completare il proprio iter prima di produrre effetti sul quadro normativo vigente. Tre gli obiettivi principali: limitare la propagazione alla facciata di un incendio originato all’interno dell’edificio, contenere gli effetti di un incendio sviluppato all’esterno in prossimità della facciata e ridurre il rischio derivante dalla caduta di parti dell’involucro durante l’incendio.

Particolare attenzione viene riservata alla propagazione all’interno dello stesso sistema di facciata, soprattutto in presenza di materiali combustibili o di intercapedini nelle quali può svilupparsi il cosiddetto effetto camino.

La progettazione deve inoltre perseguire un obiettivo preciso: a partire dal secondo piano, impedire che l’incendio raggiunga i due piani immediatamente superiori prima dell’intervento delle squadre di soccorso.

Prevenzione incendi delle facciate: come cambiano i requisiti in base all’edificio

La proposta non stabilisce requisiti uniformi, ma li differenzia considerando quattro parametri: altezza antincendio, destinazione d’uso, affollamento e posizione dell’edificio.

Per l’altezza vengono individuate tre classi: fino a 12 metri, oltre 12 e fino a 18 metri, oltre 18 metri.

Le destinazioni d’uso comprendono edifici residenziali, strutture sanitarie e per l’infanzia, alberghi e strutture ricettive, uffici, attività commerciali, scuole e attività associative, sportive o ricreative.

L’affollamento viene invece articolato attraverso le soglie di 300, 500 e 800 occupanti, mentre per la posizione si distingue tra edifici nei quali ogni fronte della facciata ricade all’interno dei confini della proprietà e tutti gli altri casi.

Dalla combinazione di questi parametri derivano le prestazioni richieste ai materiali, l’eventuale necessità di fasce di separazione e barriere per cavità e, in alcuni casi, l’obbligo di sottoporre il sistema di facciata a prove in larga scala.

Edifici oltre 18 metri: requisiti più severi per materiali e isolanti

Una delle prescrizioni più rilevanti riguarda gli edifici residenziali, le strutture sanitarie e per l’infanzia e quelle ricettive con altezza antincendio superiore a 18 metri.

In questi casi, i materiali che compongono le pareti esterne devono avere classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 oppure A1, salvo le esclusioni espressamente previste.

Tra queste figurano finestre e relativi telai, porte, dispositivi localizzati di schermatura solare, prodotti necessari alla protezione antincendio, installazioni elettriche, membrane di impermeabilizzazione, barriere al vapore, guarnizioni, sigillanti e materiali destinati al taglio termico.

Requisiti specifici interessano anche isolanti e materiali combustibili di riempimento.

Per gli edifici residenziali, sanitari e ricettivi con altezza superiore a 12 metri viene richiesta, nei casi indicati dalla proposta, la classe A2-s1,d0 o A1. Per uffici, attività commerciali, scuole e attività ricreative le prestazioni variano invece in funzione dell’altezza.

Facciate e rivestimenti esterni: divieto dei materiali metallici compositi

La proposta contiene anche un divieto che riguarda l’intero campo di applicazione della futura regola tecnica. I materiali metallici compositi non possono essere utilizzati nello strato di rivestimento esterno delle pareti.

La definizione comprende pannelli o fogli di spessore non superiore a 10 mm costituiti da più strati, almeno due dei quali metallici, nei quali sia presente un componente sostanziale con potere calorifico superiore a 35 MJ/kg, determinato secondo EN ISO 1716.

Il divieto riguarda tutti gli edifici civili ricadenti nel campo di applicazione della futura regola tecnica, indipendentemente dall’altezza e dalla destinazione d’uso.

Cavità e intercapedini di facciata: quando sono richieste le barriere

Un altro ambito sul quale la proposta interviene in maniera puntuale è quello delle cavità e delle intercapedini di ventilazione estese a più piani, spazi nei quali fumo e fiamme possono propagarsi all’interno della facciata, anche senza essere immediatamente visibili dall’esterno.

Per limitarne gli effetti vengono previste barriere per cavità destinate a interrompere la continuità degli spazi e a chiuderne i bordi.

Le barriere orizzontali devono essere installate ad ogni piano nei casi previsti, mentre per quelle verticali la distanza massima dipende dalla reazione al fuoco delle superfici presenti all’interno dell’intercapedine. Se tali superfici sono almeno in classe C-s3,d2, la distanza massima orizzontale è pari a 20 metri; con prestazioni inferiori il limite scende a 10 metri.

Le barriere devono mantenere la propria funzione per almeno 30 minuti.

Per le facciate ventilate la proposta individua inoltre diverse soluzioni in funzione delle caratteristiche dell’intercapedine e delle pelli interna ed esterna, prevedendo, a seconda dei casi, barriere, setti di compartimentazione o sistemi automatici di controllo o estinzione dell’incendio.

Balconi e fasce di separazione: quali requisiti antincendio sono previsti

Prescrizioni specifiche sono previste anche per i balconi degli edifici residenziali, sanitari e ricettivi con altezza antincendio superiore a 18 metri.

La proposta consente due alternative: realizzare i balconi con materiali A1 o A2-s1,d0, oppure proteggere l’intera area mediante un aggetto continuo realizzato con materiali delle stesse classi e con resistenza al fuoco almeno REI 30.

La disciplina interviene anche sulla continuità tra compartimentazione interna e facciata. Per gli edifici individuati dalla proposta devono essere realizzate fasce di separazione in corrispondenza delle proiezioni sulla facciata di solai e pareti di compartimentazione.

Le fasce devono essere costituite da materiali almeno A2-s1,d0 e possedere resistenza al fuoco non inferiore a E 30-ef o, se portanti, RE 30-ef. La fascia orizzontale deve svilupparsi per almeno 1 metro sulla superficie esterna della facciata; in alternativa è ammesso un aggetto di almeno 0,60 metri in corrispondenza del solaio.

Fasce di protezione sono previste anche quando in prossimità della facciata siano presenti quantità significative di materiali combustibili oppure impianti di produzione o trasformazione dell’energia e impianti di servizio.

Prove in larga scala sulle facciate: quando diventano obbligatorie

La proposta prevede, in determinate condizioni, la verifica del comportamento al fuoco del sistema di facciata nel suo complesso.

Le prove in larga scala sono richieste in funzione della combinazione tra destinazione d’uso, altezza antincendio, posizione dell’edificio, affollamento e tipologia di facciata.

Sono interessate, nei casi individuati dalla proposta, le facciate continue, quelle ventilate, le facciate semplici combustibili e i sistemi che integrano pannelli fotovoltaici. Le prestazioni considerate riguardano la propagazione della fiamma, il distacco di parti della facciata e la presenza di parti in fiamme.

Nelle more dell’adozione di un sistema armonizzato europeo di classificazione, il documento richiama il metodo di prova DCPSTAE CF 1/26 EU.

Valutazione del rischio incendio della facciata: quando deve essere aggiornata

Infine, la proposta interviene sulla gestione della sicurezza antincendio e, per una serie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, richiede una valutazione del rischio integrata alla facciata.

L’analisi deve considerare tipologia e stratigrafia della facciata, destinazione d’uso, altezza, caratteristiche degli occupanti e sistema di esodo, oltre ai fattori esterni che possono favorire la propagazione dell’incendio.

Tra questi vengono richiamati il parcheggio di veicoli, la presenza di rifiuti o altri materiali combustibili, gli impianti posti al servizio dell’edificio, l’utilizzo dei balconi e la presenza di edifici adiacenti.

La valutazione deve essere aggiornata anche quando vengono effettuati interventi che modificano le caratteristiche della facciata, come aggiunta o sostituzione dell’isolamento, modifica del rivestimento esterno, variazione della tipologia di facciata o installazione di schermature solari e impianti fotovoltaici.

Il testo resta comunque una proposta. Le prescrizioni descritte dovranno quindi essere verificate nella versione definitiva del provvedimento, che stabilirà anche il coordinamento con la disciplina antincendio vigente.

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