Prevenzione sismica degli edifici pubblici: 285 milioni tra verifiche e interventi

Approvato il Programma nazionale per la mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio pubblico: priorità agli edifici strategici e rilevanti, 221,5 milioni per gli interventi strutturali e 35 milioni per le verifiche di vulnerabilità. Requisiti, graduatorie, spese ammissibili e scadenze

di Redazione tecnica - 08/09/2026

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285 milioni di euro per ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una quota prevalente delle risorse destinata direttamente agli interventi strutturali e una prima fase dedicata anche al completamento delle verifiche di sicurezza.

Con il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 31 luglio 2026, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato il Programma nazionale di prevenzione sismica, previsto dall’art. 1, commi 400-402, della Legge n. 213/2023, che definisce priorità, linee di azione, criteri di selezione, modalità di monitoraggio e cause di revoca dei finanziamenti.

La nuova dotazione finanziaria resta distinta dal più ampio sistema di risorse già destinate alla prevenzione del rischio sismico: il Fondo istituito dalla Legge n. 213/2023 dispone di 45 milioni di euro per il 2024 e di 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, per un totale di 285 milioni.

Prevenzione sismica degli edifici pubblici: 285 milioni per verifiche e interventi fino al 2028

Il nucleo principale del Programma riguarda gli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Dei 285 milioni complessivamente disponibili, 221,5 milioni di euro, pari al 77,7% del totale, sono destinati agli interventi strutturali, mentre 35 milioni finanziano le verifiche di vulnerabilità e ulteriori 28,5 milioni servono a potenziare le attività previste dall’art. 11 del D.L. n. 39/2009, che ha istituito il Piano nazionale di prevenzione sismica.

La distribuzione delle risorse segue una precisa scansione temporale, con l’obiettivo di rafforzare inizialmente la conoscenza della vulnerabilità del patrimonio pubblico e concentrare progressivamente la maggior parte delle risorse sugli interventi di messa in sicurezza.

Per il 2024 sono stati programmati 35 milioni per le verifiche di vulnerabilità e 10 milioni per una prima serie di interventi strutturali. Dal 2025 al 2028, per ciascuna annualità, 52,875 milioni sono destinati agli interventi e 7,125 milioni al potenziamento delle attività previste dall’art. 11 del D.L. n. 39/2009.

Edifici strategici e rilevanti: quali immobili hanno priorità nei finanziamenti

Il Programma definisce una gerarchia che tiene conto soprattutto della funzione svolta dall’immobile e delle conseguenze che un eventuale danneggiamento o collasso potrebbe produrre.

Al primo livello si collocano gli edifici pubblici strategici, destinati a funzioni necessarie alla gestione dell’emergenza e che devono quindi mantenere la propria operatività anche dopo un evento sismico. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, ospedali, strutture di coordinamento della protezione civile, caserme dei Vigili del fuoco e sedi istituzionali.

Seguono gli edifici pubblici rilevanti, per i quali assumono particolare importanza le possibili conseguenze del collasso in termini di perdita di vite umane, elevato affollamento o danneggiamento del patrimonio storico e culturale. È il caso, ad esempio, delle scuole, degli edifici particolarmente frequentati e degli immobili di interesse storico, artistico, archivistico, bibliografico o archeologico.

Il Programma consente infine di finanziare anche altre tipologie di edifici di proprietà pubblica nei quali vengono erogati servizi di pubblica utilità, purché la necessità della verifica o dell’intervento derivi da condizioni accertate e documentate di grave vulnerabilità o rischio imminente.

Per tutte le linee di azione, gli immobili interessati devono essere di proprietà pubblica.

Verifiche di vulnerabilità sismica: 35 milioni e criteri di riparto

La prima linea di azione riguarda il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità, intese come valutazioni della sicurezza ai sensi del capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare n. 7/2019.

Per la formazione delle graduatorie assumono rilievo l’indice di rischio dell’edificio, determinato sulla base della pericolosità sismica, della vulnerabilità e dell’esposizione, nonché l’eventuale disponibilità di rilievi e indagini già effettuati.

Le verifiche finanziate dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2028.

La ripartizione dei 35 milioni tiene conto di un indice costruito sulla base di zona sismica, vulnerabilità ed esposizione. Il calcolo è stato effettuato su 18.098 edifici per i quali erano disponibili le informazioni necessarie.

La quota maggiore è destinata al Ministero dell’istruzione e del merito, con circa 11,55 milioni di euro, seguito dal Ministero della salute con 7,61 milioni, dal Ministero dell’interno con 5,08 milioni e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 4,61 milioni.

Interventi antisismici ammessi: miglioramento, adeguamento e ricostruzione

La seconda linea di azione costituisce la parte finanziariamente più rilevante del Programma e riguarda gli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico.

Sono ammessi gli interventi di miglioramento sismico e adeguamento sismico definiti dal § 8.4 delle NTC 2018. Gli interventi locali sono invece esclusi, salvo casi adeguatamente motivati che tengano conto anche delle valutazioni in termini di costi e benefici.

Per gli edifici strategici e rilevanti sottoposti a miglioramento dovrà essere raggiunto, salvo il caso degli immobili tutelati, un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello richiesto per le nuove costruzioni. Per gli altri edifici pubblici dovrà invece essere assicurato un incremento minimo del 20% rispetto al livello di sicurezza esistente.

Quando l’adeguamento di un edificio non risulti conveniente dal punto di vista tecnico ed economico, il Programma apre anche alla possibilità di finanziare interventi di demolizione e ricostruzione, eventualmente accompagnati dalla delocalizzazione dell’immobile.

Restano esclusi gli interventi destinati alla riparazione dei danni derivanti da calamità per i quali siano già previste specifiche risorse.

Finanziamenti antisismici: requisiti di accesso e termine del 2028

Non tutti gli edifici vulnerabili possono entrare nella graduatoria degli interventi strutturali. Il Programma richiede infatti che le proposte abbiano già raggiunto un livello significativo di maturità tecnica e progettuale.

Per essere ammesso alla selezione, l’intervento deve rispettare contemporaneamente quattro condizioni:

  • l’edificio deve essere ubicato in zona sismica 1 o 2;
  • deve essere disponibile una valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC 2018 dalla quale risulti un ζE minimo inferiore a 0,8;
  • deve essere disponibile almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, oppure un progetto definitivo approvato secondo il previgente D.Lgs. n. 50/2016;
  • il cronoprogramma deve prevedere l’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2028.

La selezione è quindi orientata verso interventi già sufficientemente maturi sotto il profilo tecnico e amministrativo e compatibili con l’orizzonte temporale del finanziamento.

Graduatoria degli interventi: criteri, punteggi e priorità

Superata la verifica dei requisiti, gli interventi saranno ordinati attraverso un sistema di punteggi, fino a un massimo di 100 punti, che attribuisce un peso prevalente alla vulnerabilità sismica dell’edificio.

Il valore di ζE può da solo attribuire fino a 50 punti: il punteggio massimo spetta agli edifici con ζE minimo inferiore a 0,3, mentre valori compresi tra 0,3 e 0,6 consentono di ottenere 40 punti e quelli compresi tra 0,6 e 0,8 ne attribuiscono 30.

Alla classe d’uso sono attribuiti fino a 20 punti, mentre ulteriori 10 punti possono derivare dalla presenza di significative criticità strutturali per azioni non sismiche e altri 10 dalla disponibilità di un progetto esecutivo già approvato.

Il Programma assegna inoltre 5 punti agli interventi che combinano mitigazione del rischio sismico ed efficientamento energetico e ulteriori 5 punti agli edifici ubicati in zona sismica 1.

A parità di risultato complessivo, viene data precedenza agli edifici con maggiore indice di affollamento e, successivamente, a quelli caratterizzati da una maggiore pericolosità sismica del sito.

Ciascuna Amministrazione può proporre un massimo di 20 interventi.

Spese ammissibili: quali costi copre il finanziamento e quali restano agli enti

Ai fini del contributo possono essere riconosciute anche le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tra i costi finanziabili rientrano le opere strutturali, gli oneri della sicurezza, le opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali, oltre alle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, rilievi, indagini, coordinamento della sicurezza e collaudo.

Può essere riconosciuta anche l’IVA effettivamente sostenuta quando non sia recuperabile secondo la normativa vigente.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione rientrano inoltre i costi delle opere di demolizione, fermo restando il meccanismo di rimodulazione previsto dal Programma quando la volumetria del nuovo edificio risulti superiore a quella dell’immobile esistente per il rispetto di requisiti normativi inderogabili.

Resta però in capo alle Amministrazioni beneficiarie la copertura delle spese non ammissibili e degli eventuali aumenti del costo complessivo rispetto al finanziamento riconosciuto. L’Amministrazione deve quindi garantire in ogni caso il completamento dell’opera e la restituzione di un edificio agibile, funzionale e fruibile.

Anche sotto il profilo finanziario il termine ultimo è il 31 dicembre 2028, data entro la quale devono essere sostenute le spese ammesse al finanziamento.

Comuni ed enti territoriali: come partecipano al Programma di prevenzione sismica

Il Programma non è strutturato come un bando nazionale direttamente aperto ai Comuni.

Per le attività della Parte 2, i soggetti responsabili sono le Amministrazioni centrali assegnatarie delle risorse, individuate in funzione delle rispettive competenze istituzionali. Queste possono assumere direttamente il ruolo di soggetti attuatori oppure individuare uno o più soggetti ai quali affidare l’esecuzione degli interventi e trasferire le relative risorse.

Gli enti territoriali possono quindi essere coinvolti nell’attuazione, ma all’interno di una struttura nella quale programmazione, coordinamento, monitoraggio e gestione finanziaria fanno capo alle Amministrazioni centrali. Nell’Appendice, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI sono considerate nell’ambito del supporto all’attuazione territoriale e come beneficiari indiretti.

Programma di prevenzione sismica: termini per linee guida, elenchi e graduatorie

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Cabina di coordinamento dovrà predisporre le linee guida operative, mentre entro 45 giorni dovranno essere acquisite dalle Amministrazioni interessate sia le graduatorie degli edifici da sottoporre alle verifiche di vulnerabilità sia gli elenchi degli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento.

Da quel momento, la Cabina avrà 60 giorni per elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili, corredata dai CUP e dai relativi cronoprogrammi. La graduatoria dovrà poi essere approvata entro i successivi 30 giorni con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

Il Programma prevede la revoca totale o parziale dei finanziamenti in presenza di irregolarità, inadempimenti negli obblighi di monitoraggio, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle autorizzate, rinuncia del soggetto attuatore oppure mancato completamento dell’intervento entro il 31 dicembre 2028.

Le somme recuperate possono essere riallocate su altri interventi in possesso dei requisiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria, nei limiti stabiliti dal Programma.

Prevenzione sismica degli edifici pubblici: coordinamento tra fondi, PNRR e coesione

Il Programma si inserisce in un sistema nel quale la prevenzione sismica è stata finora finanziata attraverso canali differenti, dalle risorse nazionali ai fondi di coesione e al PNRR. La ricognizione svolta dalla Cabina di coordinamento ha evidenziato differenze nelle banche dati, nei criteri di priorità e nelle modalità di finanziamento adottate dalle singole Amministrazioni.

La nuova programmazione prova quindi a ricondurre verifiche e interventi all’interno di criteri comuni di selezione, con un elemento destinato a incidere in modo determinante: la necessità di disporre di progetti sufficientemente maturi da consentire il completamento dei lavori e della spesa entro il 31 dicembre 2028.

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