Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema

Dal prezzario nazionale all’obbligo di motivazione degli scostamenti, come cambia il rapporto con i prezzari regionali e i prezzari speciali dopo il Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 08/01/2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta in modo significativo sulla disciplina dei prezzari delle opere pubbliche, introducendo un nuovo assetto fondato su coordinamento, trasparenza e responsabilità tecnica.

Con l’art. 1, commi 487, 488 e 489, il legislatore ha previsto – con effetti a decorrere dal 2026 – l’istituzione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici e di un Osservatorio permanente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’obiettivo dichiarato di:

  • monitorare l’andamento dei costi;
  • promuovere condizioni di equilibrio contrattuale;
  • rafforzare la sostenibilità dei quadri economici nel medio e lungo periodo.

Si tratta di un intervento che non nasce in modo isolato, ma che si innesta nel disegno già tracciato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), e in particolare nelle disposizioni dell’art. 41, comma 13, e dell’Allegato I.14, che disciplinano la formazione e l’aggiornamento dei prezzari regionali.

Costi e prezzari nel Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici affronta il tema dei costi delle opere nel contesto più ampio della progettazione. L’art. 41, che disciplina livelli e contenuti della progettazione, dedica il comma 13 alla determinazione dei costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni.

La norma stabilisce che, per i contratti di lavori, tali costi devono essere determinati facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, desunti dai prezzari annualmente aggiornati dalle Regioni e dalle Province autonome. Solo nei casi espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è possibile ricorrere a prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti.

Lo stesso comma 13 rinvia all’Allegato I.14, che rappresenta il fulcro tecnico della disciplina dei prezzari regionali. L’Allegato definisce criteri omogenei per la redazione, l’aggiornamento e la revisione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia regionale, ma all’interno di un quadro metodologico condiviso. Viene richiesto l’aggiornamento con cadenza annuale e la considerazione sistematica delle principali componenti di costo, dalla manodopera ai materiali, dalle attrezzature alle condizioni di mercato.

L’Allegato I.14 svolge quindi una funzione di raccordo tra il dato normativo e l’operatività quotidiana delle stazioni appaltanti e dei progettisti, ponendo le basi per un sistema dei prezzari fondato su coerenza, comparabilità e trasparenza.

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