Il quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR (d.P.R. 131/1986), che disciplina le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Il comma 4-bis, modificato dalla legge n. 207/2024, consente oggi di acquistare una nuova abitazione agevolata pur possedendo già un immobile, purché quest’ultimo venga alienato entro due anni.
Il credito d’imposta per il riacquisto è invece previsto dall’art. 7 della legge n. 448/1998, che lo riconosce quando, entro un anno dalla vendita di una prima casa agevolata, il contribuente ne acquisti un’altra. La prassi amministrativa (circ. 12/E/2016 e successive) ha esteso l’applicabilità anche al caso inverso, ossia quando il nuovo acquisto precede la vendita, subordinandolo al rispetto del termine di alienazione.
Il credito ha natura personale (circ. 19/E/2001): spetta solo al soggetto che ha sostenuto l’imposta in sede di primo acquisto e va calcolato proporzionalmente alle quote di possesso.