Quando un’amministrazione decide di annullare in autotutela un’aggiudicazione, fino a che punto può spingersi senza ridurre l’azione amministrativa a un puro formalismo? Il ripristino della legalità è sempre sufficiente a giustificare un simile intervento? E quale ruolo gioca oggi il principio del risultato, che il Codice dei contratti (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) ha elevato a stella polare per l’attività delle stazioni appaltanti?
Principio del risultato: una bussola per l'operato delle Amministrazioni
A rispondere è il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 luglio 2025, n. 6495, pronuciandosi su provvedimento di annullamento in autotutela di un affidamento. In particolare, la SA aveva contestato ai primi due classificati la mancata dichiarazione di disponibilità degli impianti per lo svolgimento del servizio, affidandolo in urgenza al terzo classificato.
Il TAR aveva respinto il ricorso dell’aggiudicatario escluso, sostenendo che:
- la disponibilità degli impianti fosse un requisito essenziale di partecipazione;
- l’annullamento rispettasse i termini dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990;
- non vi fosse alcun legittimo affidamento, irrilevante la gestione provvisoria dell’appalto.
In appello, l’operatore ha sottolineato come la lex specialis non imponeva alcun obbligo di dichiarazione degli impianti a pena di esclusione. Ed è qui che il Consiglio di Stato interviene, ribaltando la prospettiva.