Principio del risultato negli appalti: il Consiglio di Stato fa il punto

Palazzo Spada chiarisce che il ripristino della legalità non basta: ogni decisione deve essere bilanciata con l’obiettivo di assicurare l’affidamento e l’esecuzione del contratto nel rispetto del principio del risultato

di Redazione tecnica - 18/09/2025

Il principio del risultato

Cuore della sentenza è l’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che la stazione appaltante deve tendere a un obiettivo preciso: “l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Il comma 3 aggiunge che questo principio costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”. Significa che ogni scelta amministrativa, anche in autotutela, deve essere orientata al conseguimento del miglior risultato possibile per l’interesse pubblico.

Il principio, esplicitato solo con il nuovo Codice, era già presente come espressione del buon andamento (art. 97 Cost.) e oggi assume un ruolo centrale:

  • orienta l’azione amministrativa non verso il formalismo, ma verso il conseguimento effettivo dell’interesse pubblico;
  • costituisce il criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità e per l’individuazione della regola del caso concreto;
  • non si oppone alla legalità, ma la integra, imponendo un bilanciamento ragionevole tra rispetto delle regole e capacità di raggiungere l’obiettivo della gara.

La Corte costituzionale ha più volte confermato questa visione (sentt. n. 132/2024 e n. 77/2025), sottolineando che il principio del risultato traduce in concreto il canone di buon andamento. Anche la giurisprudenza amministrativa lo utilizza come parametro di valutazione, estendendone l’applicazione persino a procedure non coperte dal Codice (Cons. Stato, V, n. 1924/2024; VI, n. 4996/2024; II, n. 3959/2025). Non si tratta, quindi, di un criterio secondario o residuale: è un parametro che permea l’intera azione amministrativa e che il giudice può utilizzare per verificare la ragionevolezza e la coerenza delle decisioni prese.

In altre parole, il principio del risultato impedisce che l’azione amministrativa venga vanificata in nome di irregolarità formali, quando non vi sono effettive ragioni ostative al raggiungimento dell’obiettivo finale. Il giudice, senza sostituirsi all’amministrazione, può verificare se la scelta adottata sia coerente con il risultato dichiarato nel bando e con l’interesse pubblico perseguito.

 

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