Il quadro normativo di riferimento
La disciplina applicabile è quella dettata dal decreto legislativo n. 38/2021, che ha introdotto un sistema speciale per la costruzione, l’ammodernamento, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi, affiancando alle procedure ordinarie del partenariato pubblico-privato una serie di regimi semplificati, espressamente calibrati in funzione del profilo soggettivo del proponente.
All’interno di questo impianto, l’art. 4 regola le iniziative di partenariato promosse da soggetti privati in relazione agli impianti sportivi. Il comma 12 introduce una deroga particolarmente incisiva: quando la proposta di intervento è presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica già utilizzatrice dell’impianto, il legislatore consente, al ricorrere di determinati presupposti economici, di procedere senza applicazione del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei lavori. In questo contesto, la norma ammette anche la costituzione di una società di scopo, purché l’associazione o società sportiva proponente mantenga una partecipazione superiore al 50%, chiarendo così che la società veicolo opera esclusivamente come strumento esecutivo e non come soggetto legittimato a presentare la proposta o a beneficiare della deroga.
La semplificazione viene giustificata dal fatto che il soggetto proponente coincide con l’utilizzatore dell’impianto e opera all’interno di un perimetro funzionale già noto all’amministrazione, con un interesse diretto e qualificato alla riqualificazione della struttura.
Diversa è la fattispecie disciplinata dall’art. 5, che riguarda l’affidamento degli impianti sportivi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro. In questo caso, il legislatore prevede una procedura orientata a finalità sociali, consentendo a tali soggetti di presentare un progetto di rigenerazione o ammodernamento accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria.
A fronte del riconoscimento dell’interesse pubblico, l’ente locale può affidare la gestione gratuita dell’impianto per un periodo proporzionato al valore dell’intervento, fermo restando che anche qui la deroga si fonda esclusivamente sulla natura soggettiva del proponente.
In entrambe le ipotesi, dunque, il decreto n. 38/2021 costruisce le semplificazioni procedurali come eccezioni puntuali rispetto al regime ordinario, subordinate a requisiti soggettivi tassativi. Proprio per questo, tali disposizioni non si prestano a letture estensive né a combinazioni tra regimi diversi, ma richiedono una verifica rigorosa dei presupposti in capo al soggetto che propone e beneficia dell’affidamento.