La decisione dell'Autorità
Alla luce del percorso ricostruttivo svolto, l’Autorità ha concluso nel senso della illegittimità dell’affidamento disposto dall’amministrazione.
ANAC ha ritenuto che, nel caso esaminato, mancasse la qualificazione soggettiva richiesta sia dall’art. 4, comma 12, sia dall’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, presupposto imprescindibile per accedere alle procedure semplificate e ai regimi derogatori previsti dalla disciplina speciale sugli impianti sportivi. La società individuata quale affidataria, non qualificandosi né come utilizzatrice dell’impianto né come associazione o società sportiva senza scopo di lucro, non avrebbe potuto essere destinataria dell’affidamento.
Il chiarimento fornito dall’Autorità assume rilievo generale: nelle concessioni per impianti sportivi, il principio del risultato non può essere invocato per ampliare l’ambito delle semplificazioni né per attenuare requisiti che la normativa di settore pone in modo espresso.
Le deroghe alle regole ordinarie restano ancorate a presupposti che non possono essere elusi in nome dell’efficienza o dell’utilità dell’intervento.