Principio del risultato e requisiti tecnici minimi: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce l’applicazione del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023): i requisiti tecnici minimi devono essere verificati già in gara, pena l’esclusione.

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Una stazione appaltante può rinviare la verifica dei requisiti minimi previsti dal capitolato alla fase esecutiva, o deve accertarli già in sede di gara? E come si concilia questa valutazione con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)?

Principio del risultato e requisiti tecnici minimi: la sentenza del Consiglio di Stato

Dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, sono sempre di più gli interventi della giurisprudenza amministrativa che hanno posto il principio del risultato come stella polare nella gestione degli appalti pubblici. È il caso della sentenza n. 6337 del 18 luglio 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato ha fornito un ulteriore chiarimento in merito alla necessità per le amministrazioni di tendere sempre al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico e con esigenza di “privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata”.

La controversia nasce dall’affidamento del servizio di trasporto scolastico. L’impresa seconda classificata aveva contestato l’aggiudicazione, sostenendo che i veicoli successivamente indicati dall’aggiudicataria non rispettassero i requisiti minimi fissati dal capitolato sull’adeguato comfort degli alunni e sulla possibilità di passaggio interno dell’accompagnatore.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la verifica del rispetto di tali requisiti potesse avvenire solo nella fase esecutiva del contratto. Diverso il punto di vista del Consiglio di Stato.

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