La risposta del TAR: sostanza vs forma
Sul primo profilo di ricorso, relativo alla mancata produzione della tabella n. 1, il TAR Lombardia ha chiarito che la censura non può trovare accoglimento. La lex specialis, infatti, non prevedeva alcuna comminatoria di esclusione in caso di omissione e limitava le cause espulsive ai soli documenti espressamente indicati a pena di esclusione.
Da qui l’impossibilità di estendere la portata sanzionatoria a un allegato che aveva la funzione di agevolare la redazione dell’offerta, senza costituire di per sé oggetto di valutazione. È vero che il modello veniva definito “obbligatorio”, ma il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui né l’avverbio “obbligatoriamente” né il verbo “dovere” bastano a giustificare un’esclusione, trattandosi di un’ipotesi da interpretare sempre in senso restrittivo.
L’aspetto decisivo è che i dati richiesti dalla tabella erano comunque presenti nella documentazione tecnica presentata dall’aggiudicataria: ciò che rileva, dunque, è il contenuto sostanziale e non la veste formale.
In questo senso, il TAR ribadisce che il nuovo Codice, con il principio del risultato, impone di dare prevalenza all’effettiva idoneità dell’offerta a soddisfare l’interesse pubblico, senza sacrificare la concorrenza e la par condicio a formalismi privi di incidenza reale.