La discrezionalità tecnica della Commissione
Sul terzo profilo, con cui la ricorrente chiedeva una riduzione del punteggio tecnico attribuito all’aggiudicataria per presunta violazione delle prescrizioni sui quantitativi delle derrate, il TAR ha ritenuto la doglianza infondata.
La Commissione, infatti, aveva esaminato l’offerta alla luce dei criteri di gara e non aveva riscontrato eccedenze tali da incidere sulla valutazione. Anche in questo caso il Collegio valorizza un approccio sostanziale: non basta ipotizzare uno scostamento quantitativo per pretendere un abbattimento del punteggio, occorre dimostrare che tale scostamento abbia realmente compromesso la par condicio o l’equilibrio della valutazione.
In assenza di evidenze oggettive, la scelta della Commissione rimane espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile, tanto più se coerente con il principio del risultato che impone di concentrarsi sull’idoneità complessiva dell’offerta a soddisfare l’interesse pubblico.