Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la decisione occorre richiamare il sistema dei principi introdotto dal nuovo Codice. Il ragionamento del TAR si innesta direttamente nel sistema di principi introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 1, comma 2 – “La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità” - attribuisce al principio del risultato un ruolo prioritario, trasformandolo da mero criterio interpretativo a vero e proprio parametro precettivo per l’azione amministrativa.
Si tratta di un cambio di prospettiva significativo: non più solo regole a presidio della concorrenza, ma un insieme di principi destinati a garantire che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione produca concretamente il miglior esito possibile per l’interesse pubblico.
Il successivo art. 4 (Criterio interpretativo e applicativo) conferma questa impostazione, indicando chiaramente i principi generali che devono guidare le stazioni appaltanti – legalità, trasparenza, fiducia e risultato – e attribuendo loro una funzione sistematica che permea l’intera disciplina.
La giurisprudenza amministrativa si è già più volte espressa in questo senso: si pensi, ad esempio, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1439/2024, che ribadisce come le clausole di gara vadano interpretate in base al loro tenore letterale e che, in caso di dubbio, occorra applicare il favor partecipationis. Lo stesso Consiglio di Stato, con la decisione n. 9719/2022, ha ricordato che le cause di esclusione sono tassative e non suscettibili di estensione.
In questo quadro, il TAR Lombardia non fa altro che rafforzare una linea già consolidata: le regole di gara devono essere applicate con rigore, ma sempre nella prospettiva di assicurare il risultato, evitando che formalismi privi di sostanza diventino ostacolo alla partecipazione.