Principio di rotazione e affidamento diretto: il MIT chiarisce i limiti dell’art. 49
Il parere n. 3962/2026 precisa quando l’indagine di mercato non consente il riaffidamento automatico all’uscente e delimita l’ambito delle deroghe nei contratti sotto soglia
Negli affidamenti sotto soglia comunitaria il punto di equilibrio tra semplificazione procedurale e tutela della concorrenza rappresenta uno dei nodi più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Da un lato, l’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 ha ampliato l’ambito operativo dell’affidamento diretto, trasformandolo in uno strumento ordinario di gestione delle commesse di importo contenuto. Si tratta di una scelta coerente con il principio del risultato e con l’esigenza di assicurare rapidità, efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Dall’altro lato, però, il legislatore ha mantenuto in piena operatività il principio di rotazione, disciplinato dall’art. 49, che rappresenta il presidio a tutela dell’accesso al mercato e della contendibilità delle commesse pubbliche. Proprio perché l’affidamento diretto amplia gli spazi decisionali della stazione appaltante, il sistema richiede un correttivo capace di evitare che la semplificazione si traduca, nei fatti, in una stabilizzazione indefinita del contraente uscente.
Il problema si pone con particolare evidenza quando l’amministrazione si trova di fronte alla scadenza di un contratto di modesto importo e valuta se procedere nuovamente con affidamento diretto allo stesso operatore economico. La questione si complica ulteriormente nei casi in cui l’affidatario precedente sia stato individuato, a suo tempo, mediante un’indagine di mercato formalmente aperta a tutti gli operatori interessati, ma alla quale abbia partecipato un solo soggetto.
In una simile situazione è legittimo ritenere che il principio di rotazione sia stato già “soddisfatto” dal precedente confronto? Oppure la stazione appaltante è comunque tenuta a rinnovare la verifica del mercato, escludendo l’uscente o motivando in modo rafforzato l’eventuale deroga?
A fornire chiarimenti in merito è il parere del MIT 5 febbraio 2026, n. 3962, che affronta un caso concreto ma offre indicazioni di sistema sul rapporto tra indagine di mercato, affidamento diretto e principio di rotazione nel quadro del D.Lgs. 36/2023.
Principio di rotazione e affidamento diretto: fino a dove può spingersi la semplificazione?
Il quesito sottoposto al Supporto Giuridico prende le mosse da una situazione piuttosto frequente nella pratica: nel 2023 una SA aveva dovuto affidare un appalto di servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
Pur trattandosi di una soglia che avrebbe consentito l’affidamento diretto, l’amministrazione aveva scelto di procedere preliminarmente con un’indagine di mercato, pubblicata sulla piattaforma telematica di riferimento, sull’albo pretorio e sugli ulteriori canali istituzionali, garantendo un periodo di pubblicazione non inferiore a quindici giorni.
All’esito dell’indagine aveva presentato manifestazione di interesse un solo operatore economico. La stazione appaltante aveva quindi inoltrato a quest’ultimo la lettera di invito tramite piattaforma e, non emergendo criticità, aveva proceduto all’aggiudicazione del servizio.
A distanza di tempo, il contratto era giunto a scadenza.
Si è posto allora il problema operativo: alla luce del fatto che nel 2023 l’operatore uscente era stato individuato mediante un’indagine di mercato aperta a tutti, è possibile procedere oggi con un nuovo affidamento diretto in suo favore, oppure il principio di rotazione impone comunque di escluderlo o, quantomeno, di attivare una nuova indagine di mercato?
Per dirimere la questione, il MIT ha richiamato quanto previsto dall’art. 49 del Codice Appalti.
Quadro normativo: le disposizioni del Codice Appalti
Proprio per comprendere correttamente la questione occorre partire dal coordinamento tra due disposizioni centrali del nuovo Codice: l’art. 50, che disciplina le procedure sotto soglia, e l’art. 49, che regola il principio di rotazione.
L’art. 50, comma 1, lett. b) consente per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro (e per lavori sotto i 150.000 euro) l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, purché siano rispettati i principi generali e sia adeguatamente motivata la scelta.
Questa norma rappresenta uno degli strumenti di maggiore semplificazione introdotti dal D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, la semplificazione procedurale non elimina il presidio concorrenziale. Ed è qui che interviene l’art. 49.
Il comma 2: il divieto di affidamento al contraente uscente
Il comma 2 dell’art. 49 stabilisce che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente quando due consecutivi affidamenti hanno a oggetto una commessa rientrante:
- nello stesso settore merceologico;
- nella stessa categoria di opere;
- nello stesso settore di servizi.
La regola è chiara: nei rinnovi consecutivi della stessa tipologia di prestazione, l’uscente non può essere automaticamente riaffidatario.
La ratio è quella di evitare la cristallizzazione del rapporto contrattuale e di garantire la contendibilità effettiva della commessa.
Il comma 4: la deroga motivata
Il sistema non è però rigido in senso assoluto. Il comma 4 consente di derogare al principio di rotazione in presenza di una motivazione puntuale e circostanziata, riferita:
- alla particolare struttura del mercato;
- alla riscontrata assenza di alternative;
- alla corretta esecuzione del precedente contratto.
La norma richiede quindi una valutazione concreta, attuale e specificamente argomentata.
Il comma 5: la deroga legata all’indagine di mercato
Infine, il comma 5 introduce una disciplina particolare per i casi in cui l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
È proprio questa previsione che, nella prassi, è stata talvolta interpretata come possibile base per superare la rotazione anche nell’affidamento diretto.
La disposizione ha generato numerosi dubbi interpretativi, in particolare sul suo ambito applicativo: ci si è chiesti se tale meccanismo derogatorio possa operare anche nell’ambito dell’affidamento diretto oppure esclusivamente nelle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e).
Ed è proprio su questo punto che si innesta il parere del supporto giuridico, chiamato a chiarire se una precedente indagine di mercato aperta a tutti sia sufficiente a “sterilizzare” il principio di rotazione in occasione di un nuovo affidamento diretto.
Il parere del MIT
Nel rispondere al quesito, il MIT ha evidenziato tre distinti aspetti:
- l’applicabilità del divieto sancito al comma 2;
- le basi per le deroghe di cui al comma 4;
- l’inapplicabilità del comma 5 all’affidamento diretto.
Il Ministero ha richiamato innanzitutto il comma 2 dell’art. 49, ribadendo che il divieto di affidamento al contraente uscente opera quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore di servizi.
Nel caso esaminato si trattava del medesimo servizio, affidato consecutivamente. Di conseguenza, il principio di rotazione risultava astrattamente applicabile. Il fatto che nel 2023 fosse stata svolta un’indagine di mercato aperta a tutti non è stato ritenuto elemento sufficiente per escludere, di per sé, l’operatività del divieto.
Il MIT ha poi richiamato il comma 4 dell’art. 49, chiarendo che la deroga al principio di rotazione è ammessa solo in presenza di una motivazione adeguata e specifica.
In particolare, la stazione appaltante dovrebbe dimostrare:
- la particolare struttura del mercato;
- l’attuale assenza di alternative;
- la corretta esecuzione del precedente contratto.
Nel caso di specie, il Ministero ha osservato che non poteva escludersi che, rispetto all’indagine svolta nel 2023, oggi esistano alternative sul mercato. Il dato storico non può essere assunto come prova dell’attuale assetto concorrenziale del mercato.
Infine, il MIT ha affrontato la questione del comma 5 dell’art. 49, chiarendo che la deroga ivi prevista è praticabile esclusivamente per le procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e).
Non può invece essere invocata nell’ambito dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b).
Sul punto, il supporto giuridico ha richiamato anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione derogatoria non è estensibile agli affidamenti diretti.
Conclusioni operative
Alla luce di queste considerazioni, il MIT ha concluso che non è possibile procedere automaticamente all’affidamento diretto in favore dell’operatore uscente individuato nel 2023 mediante indagine di mercato aperta a tutti.
L’affidamento potrà eventualmente essere disposto solo se la stazione appaltante dimostrerà e motiverà in modo puntuale l’attuale insussistenza di alternative sul mercato e la qualità della precedente prestazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 49.
Infine, il chiarimento sul comma 5 segna un confine netto: la deroga legata all’indagine di mercato senza limiti opera nelle procedure negoziate senza bando, non nell’affidamento diretto. L’estensione della deroga anche all’affidamento diretto determinerebbe una significativa compressione dell’ambito applicativo del principio di rotazione.
Documenti Allegati
Parere