Procedimenti penali in corso: esclusione legittima?

L'omissione dichiarativa incrina il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, costituendo motivo di esclusione dell'operatore

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Un operatore economico può essere escluso da una procedura di gara per non aver dichiarato la pendenza di procedimenti penali, anche quando questi non integrano di per sé un illecito professionale grave? E ancora: quale rilievo assume l’omissione dichiarativa ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici?

Omissione dichiarativa e principio di fiducia: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dalla gara

La sentenza del Consiglio di Stato del 29 agosto 2025, n. 7143 offre chiarimenti importanti, confermando la centralità del principio di fiducia nei rapporti tra operatori e stazioni appaltanti.

La controversia riguarda l’esclusione di un RTI da una gara di appalto di lavori, disposta da una SA dopo che in sede di verifica dei requisiti era emersa la pendenza di procedimenti penali a carico dell’amministratore unico e di un socio della consorziata, per violazioni edilizie ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001, con citazioni dirette a giudizio e persino un sequestro penale in corso al momento della presentazione dell’offerta.

Tali circostanze non erano state dichiarate, nonostante la documentazione di gara imponesse un obbligo informativo specifico. Da qui l’esclusione, impugnata senza successo dinanzi al TAR Campania e successivamente al Consiglio di Stato.

Secondo l’amministrazione, la mancata dichiarazione di tali circostanze costituiva di per sé un indice di inattendibilità, tale da legittimare l’esclusione.

La società aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che:

  • il rinvio a giudizio non rappresentasse un “mezzo di prova adeguato” ai sensi dell’art. 98, comma 6, del Codice, mancando quindi i presupposti per parlare di illecito professionale grave;
  • le violazioni edilizie contestate non erano state commesse nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici, circostanza che avrebbe escluso la rilevanza ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. h);
  • l’obbligo dichiarativo doveva essere circoscritto a condanne definitive o provvedimenti cautelari, non a semplici procedimenti pendenti.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’omissione dichiarativa integrasse comunque un comportamento fuorviante, tale da incrinare la fiducia della stazione appaltante.

In appello, la società ha ribadito le stesse argomentazioni, chiedendo al Consiglio di Stato di riconoscere l’irrilevanza della vicenda penale ai fini della gara.

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