Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando

Il ricorso all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 è ammissibile quando l’unicità del fornitore sia oggettivamente dimostrata e sorretta da un’istruttoria tecnica rigorosa

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Cosa succede oggi quando un’amministrazione afferma che solo un fornitore può soddisfare il proprio fabbisogno? Quando è davvero possibile escludere il confronto competitivo richiamando motivi tecnici? E quali verifiche devono essere compiute per dimostrare che la concorrenza è effettivamente assente?

Sono domande tutt’altro che teoriche: con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la procedura negoziata senza bando continua a rappresentare uno degli strumenti più delicati.

La recente sentenza del 21 ottobre 2025 n. 3353 del TAR Lombardia offre un contributo importante per definirne i confini di legittimità, chiarendo come la discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti non possa mai trasformarsi in una scelta elusiva delle regole di concorrenza.

Procedura negoziata senza bando: il confine tra unicità tecnica e restrizione della concorrenza

Il caso trae origine da una procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di un macchinario ad alto contenuto innovativo. L’amministrazione aveva motivato la deroga alla pubblicità del bando sostenendo che, a seguito di un’indagine esplorativa, solo un prodotto presente sul mercato fosse in grado di garantire determinate prestazioni tecniche, in particolare sotto il profilo della qualità delle immagini e dell’efficienza diagnostica.

Un operatore economico aveva tuttavia impugnato la decisione, sostenendo che i parametri individuati fossero talmente specifici da restringere artificialmente la concorrenza e da rendere la procedura priva di effettiva apertura al mercato.

Nel corso del giudizio, il TAR ha disposto una verificazione tecnica indipendente, chiamando a valutare se le specifiche richieste corrispondessero a reali esigenze funzionali o se, al contrario, fossero eccessive rispetto al fabbisogno.

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