Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando

Il ricorso all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 è ammissibile quando l’unicità del fornitore sia oggettivamente dimostrata e sorretta da un’istruttoria tecnica rigorosa

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Quadro normativo di riferimento

L’art. 70 del d.lgs. n. 36/2023 afferma il principio generale della massima concorrenza e trasparenza, consentendo l’utilizzo della procedura negoziata senza bando solo nei casi eccezionali e tassativi previsti dal successivo art. 76.

Quest’ultimo, al comma 2, lett. b), n. 2), consente l’affidamento diretto nei casi di “assenza di concorrenza per motivi tecnici”, ossia quando l’amministrazione dimostri che il proprio fabbisogno può essere soddisfatto da un solo operatore economico. Tale condizione deve essere oggettiva e verificabile, non potendo basarsi su mere valutazioni soggettive o su preferenze di marca.

La disciplina delle specifiche tecniche, richiamata dall’art. 79 e dall’Allegato II.5, impone che i requisiti siano formulati in modo da consentire pari accesso agli operatori e da non costituire ostacoli ingiustificati alla concorrenza, principio di matrice europea derivante dalla direttiva 2014/24/UE.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

  • le caratteristiche tecniche devono avere un nesso funzionale diretto con il bisogno pubblico da soddisfare;
  • la stazione appaltante deve sempre ammettere la possibilità di soluzioni equivalenti che garantiscano prestazioni analoghe o superiori;
  • l’istruttoria a supporto della decisione deve essere completa, tracciabile e coerente con i principi di proporzionalità e buon andamento.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati