Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando

Il ricorso all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 è ammissibile quando l’unicità del fornitore sia oggettivamente dimostrata e sorretta da un’istruttoria tecnica rigorosa

di Redazione tecnica - 30/10/2025

L’analisi del TAR

Il Tribunale ha ricostruito il percorso seguito dall’amministrazione, sottolineando come la decisione di procedere senza pubblicazione del bando fosse stata fondata su una indagine esplorativa effettiva, da cui era emersa la presenza di un solo prodotto in grado di soddisfare le prestazioni richieste.

Dalla relazione tecnica depositata nel corso del giudizio è risultato che i requisiti contestati incidevano in maniera decisiva sull’efficacia operativa.

In questo contesto, le caratteristiche imposte non apparivano arbitrarie né sproporzionate, ma strettamente funzionali all’obiettivo clinico e prestazionale che la stazione appaltante si proponeva di raggiungere.

Il TAR ha inoltre ribadito che la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia accessibile e consenta di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione, e che la discrezionalità tecnica della stazione appaltante è sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Quanto alla censura relativa al superamento dell’importo a base d’asta, il giudice ha chiarito che tale parametro assume rilievo soltanto nelle procedure competitive. Nelle ipotesi di affidamento diretto - come quella in esame - l’indicazione di una base economica non costituisce limite inderogabile, ma mero riferimento di natura orientativa.

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