Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
Il ricorso all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 è ammissibile quando l’unicità del fornitore sia oggettivamente dimostrata e sorretta da un’istruttoria tecnica rigorosa
Una lettura sistematica dell'art. 76 del Codice
La sentenza consente di ricavare una lettura sistematica del nuovo Codice: la procedura negoziata senza bando non può essere intesa come un meccanismo di semplificazione amministrativa, ma come una deroga circoscritta da giustificare con motivazioni analitiche e verificabili.
Non è sufficiente dimostrare che un prodotto sia tecnicamente avanzato o più efficiente: occorre provare che esso sia l’unico in grado di rispondere al fabbisogno, escludendo soluzioni equivalenti con argomentazioni di tipo tecnico e funzionale, non meramente comparativo.
Il principio di equivalenza tecnica assume dunque un ruolo centrale: le amministrazioni sono chiamate a un confronto aperto con il mercato, accogliendo ogni soluzione che garantisca prestazioni simili o superiori a quelle richieste, salvo motivare in modo puntuale eventuali esclusioni.
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