Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
Il ricorso all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 è ammissibile quando l’unicità del fornitore sia oggettivamente dimostrata e sorretta da un’istruttoria tecnica rigorosa
Conclusioni
Il TAR ha ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante, che aveva dimostrato in modo oggettivo l’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
Le specifiche imposte sono state ritenute proporzionate al fabbisogno e sorrette da un’istruttoria completa, da cui la decisione di respingere il ricorso.
Dalla pronuncia emergono alcuni elementi di rilievo operativo:
- l’assenza di concorrenza deve risultare da un’indagine tecnica documentata e non da mere dichiarazioni di unicità;
- ogni requisito tecnico deve essere direttamente collegato alle esigenze da soddisfare;
- occorre valutare le soluzioni che, pur differenti, garantiscono prestazioni equivalenti;
- in caso di affidamento diretto l’indicazione di una base d'asta è un riferimento orientativo e non un limite inderogabile;
- la relazione tecnica di supporto deve essere accessibile e consentire di ricostruire il percorso logico della decisione;
- il sindacato giurisdizionale si arresta dinanzi alla discrezionalità della SA che esprime valutazioni tecniche ragionevoli e coerenti con l’interesse pubblico.
La sentenza restituisce così alla procedura negoziata senza bando la sua natura di eccezione puntualmente motivata, richiamando le amministrazioni a un uso responsabile e tecnicamente fondato dello strumento.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO