Programma triennale lavori: il mancato inserimento del project financing è impugnabile?

Il CGARS ribadisce che la programmazione non incide di per sé sulle posizioni dei privati e non genera obblighi per l’amministrazione, nemmeno nelle procedure di project financing

di Redazione tecnica - 30/11/2025

Quando un programma triennale può essere davvero impugnato? E cosa accade quando al suo interno compare un intervento proposto tramite project financing? Il promotore può intervenire se l’amministrazione decide di non procedere o di avviare una gara?

A chiarire questi aspetti è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il parere del 3 novembre 2025, n. 253. Il giudice amministrativo ribadisce che il programma triennale, per sua natura, non incide sulle posizioni giuridiche dei privati e non è impugnabile, salvo che contenga previsioni immediatamente lesive.

Una posizione che il CGARS estende anche alle procedure di project financing e al ruolo della dichiarazione di pubblico interesse.

Programma triennale dei lavori pubblici e project financing: il CGARS chiarisce quando è davvero “lesivo”

La controversia nasce dal tentativo di alcuni privati di contestare il programma triennale dei lavori pubblici adottato da un ente locale, nella parte in cui era stato inserito un intervento di project financing finalizzato all’ampliamento del cimitero comunale.

L’opera, programmata ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023, era stata collocata nello strumento di programmazione 2023-2025 come potenziale iniziativa da realizzare tramite finanza di progetto, sulla base di una proposta formulata da un operatore economico diverso dai ricorrenti.

Secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe agito senza un’istruttoria adeguata e senza considerare una precedente proposta di partenariato da loro avanzata negli anni precedenti. A loro avviso, l’inserimento dell’intervento nel programma triennale aveva inciso sul loro interesse a vedere valutata la proposta alternativa, influenzando l’avvio del procedimento e condizionando in modo definitivo le successive scelte dell’ente.

Nel ricorso veniva inoltre contestato il fatto che l’amministrazione avesse, a distanza di alcuni mesi, indetto una procedura di gara tramite la centrale unica di committenza. Secondo la loro tesi, il bando rappresentava la prova che la decisione di dare seguito alla proposta di project financing fosse già stata assunta nel momento in cui l’intervento era stato inserito nel programma, rendendo così la programmazione un atto immediatamente lesivo.

L’amministrazione, dal canto suo, ha rappresentato come l’inserimento dell’opera nel programma triennale fosse avvenuto sulla base delle normali attività di pianificazione e senza che alcun documento utile fosse pervenuto dal ricorrente negli anni successivi alla loro prima manifestazione d’interesse. Inoltre, ha evidenziato che il programma triennale non costituisce un atto vincolante e non determina automaticamente l’avvio delle procedure.

Su queste premesse, il CGARS ha ricostruito l’intera sequenza degli atti: dalla proposta di project financing presentata da un soggetto terzo, alla successiva deliberazione di programmazione, fino all’indizione della procedura di gara.

Ed è proprio da questa ricostruzione che il Consiglio ha tratto l’elemento decisivo: nessuno degli atti richiamati comportava un effetto immediato sulle posizioni dei ricorrenti, né tantomeno attribuiva un diritto alla valutazione della loro proposta.

Da qui la conclusione sull’inammissibilità del ricorso.

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