Proroga tecnica nei contratti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi

La sentenza n. 7630/2025 chiarisce che la proroga ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 è un istituto eccezionale, non un diritto dell’appaltatore uscente, subordinato a presupposti rigorosi e a un solido rapporto fiduciario.

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Quando è legittimo il ricorso alla proroga tecnica nei contratti pubblici? Quali sono i limiti e le condizioni che la stazione appaltante deve rispettare? E, soprattutto, quali obblighi gravano sull’operatore economico che contesta la mancata proroga?

Proroga tecnica appalti: presupposti e limiti

A queste domande ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 30 settembre 2025, n. 7630, chiarendo la natura eccezionale dell’istituto disciplinato dall’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 e fissando criteri applicativi stringenti a tutela della trasparenza e della concorrenza.

La vicenda trae origine dalla scadenza di un contratto di concessione. L’operatore uscente, alla vigilia della scadenza, chiedeva alla stazione appaltante di disporre una proroga tecnica, contestando l’affidamento diretto temporaneo ad altro operatore nelle more dell'indizione della nuova procedura.

Da qui il ricorso al TAR, che il giudice di primo grado aveva respinto, motivo per cui era stato presentato appello al Consiglio di Stato.

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