Proroga tecnica nei contratti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi
La sentenza n. 7630/2025 chiarisce che la proroga ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 è un istituto eccezionale, non un diritto dell’appaltatore uscente, subordinato a presupposti rigorosi e a un solido rapporto fiduciario.
La proroga tecnica nel Codice Appalti
Nella questione rileva l'interpretazione e l'applicazione dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che:
“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
Le espressioni utilizzate dal legislatore - “casi eccezionali”, “oggettivi e insuperabili ritardi”, “tempo strettamente necessario”, “situazioni di pericolo”, “grave danno all’interesse pubblico” - denotano chiaramente la natura straordinaria dell’istituto, che non può essere utilizzato come strumento ordinario di gestione del contratto.
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