Proroga tecnica nei contratti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti applicativi
La sentenza n. 7630/2025 chiarisce che la proroga ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 è un istituto eccezionale, non un diritto dell’appaltatore uscente, subordinato a presupposti rigorosi e a un solido rapporto fiduciario.
La decisione del Consiglio di Stato
Proprio sulla base di quanto disciplinato dall'art. 120, il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi chiave.
La proroga tecnica è un istituto eccezionale e non rappresenta un diritto dell’appaltatore uscente, bensì un rimedio residuale, utilizzabile solo quando ricorrono i presupposti tassativi di legge.
Sussiste, per la stazione appaltante, un onere motivazionale: qualora intenda ricorrere alla proroga, l’amministrazione deve fornire una motivazione puntuale sull’esistenza dei presupposti.
Allo stesso modo, l'operatore economico che contesta il mancato ricorso alla proroga deve dimostrare in concreto le ragioni eccezionali e oggettive che ne avrebbero imposto l’utilizzo.
Non solo: la proroga è esclusa quando il vincolo fiduciario con l’appaltatore uscente sia compromesso da irregolarità e inadempimenti, poiché verrebbe meno il principio di buona fede contrattuale (art. 5 d.lgs. 36/2023).
Nel caso esaminato, non ricorrevano i presupposti per la proroga in quanto:
- l’amministrazione aveva motivato il rifiuto della proroga con riferimento a gravi irregolarità riscontrate nell’esecuzione del contratto, tali da minare il rapporto fiduciario;
- l’appaltatore uscente non aveva fornito elementi concreti a sostegno della necessità di una proroga tecnica, limitandosi ad affermazioni generiche.
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