Proroga tecnica: richiamo di ANAC sulla ripetizione dei servizi

L'Autorità Anticorruzione stigmatizza il comportamento di una SA, che ha affidato direttamente un servizio allo stesso OE per quasi 20 anni, senza rispettare le norme in materia di contratti pubblici

di Redazione tecnica - 04/09/2025

Quali sono i confini entro cui una SA può muoversi nel disporre una proroga tecnica, senza che essa risulti illegittima? Quando invece la ripetizione del servizio si può considerare irrispettosa della normativa sui contratti pubblici e della concorrenza? E come incide un simile modus operandi sulle attività di programmazione di un’Amministrazione e quindi, in generale, sull’efficacia ed efficienza della PA?

Proroga tecnica: il divieto di ANAC alla ripetizione dei servizi analoghi

Sono tante le domande a cui ha risposto ANAC con la delibera del 23 luglio 2025, n. 293, nell’ambito di un contratto di servizi reiterato per ben 17 anni, in spregio alla disciplina dettata dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha posto un generale divieto di proroga dei contratti pubblici.

Come spiega ANAC, va affermato il principio inderogabile fissato dal legislatore: una volta scaduto il contratto, qualora l’amministrazione abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve avviare una nuova gara pubblica, salvo le eccezioni previste dalla legge in conformità con la normativa eurounitaria.

La proroga, infatti, si traduce in un affidamento senza gara, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso in esame, un’Amministrazione comunale ha fatto reiteratamente ricorso alla ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, che consente, in via eccezionale, l’affidamento diretto di nuovi servizi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale.

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