Proroga tecnica: richiamo di ANAC sulla ripetizione dei servizi

L'Autorità Anticorruzione stigmatizza il comportamento di una SA, che ha affidato direttamente un servizio allo stesso OE per quasi 20 anni, senza rispettare le norme in materia di contratti pubblici

di Redazione tecnica - 04/09/2025

Ripetizione servizi analoghi: le condizioni necessarie

La ripetizione di servizi analoghi, ricorda l'Autorità, è consentita soltanto a condizione che:

  • i servizi siano conformi a un progetto di base;
  • il progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta;
  • la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata sia stata indicata nel bando del contratto iniziale;
  • il nuovo affidamento intervenga entro tre anni dalla stipulazione del contratto originario.

Nel caso concreto non c’erano i presupposti per applicare la ripetizione di servizi analoghi, poiché nel contratto stipulato non era inserita alcuna clausola che consentisse questa facoltà. ANAC ricorda che le condizioni previste dall’art. 57 devono essere rispettate tutte e in modo puntuale: non sono ammissibili interpretazioni estensive o adattamenti a finalità diverse da quelle previste.

Proroga tecnica: quando è consentita?

La proroga dell’affidamento degli appalti pubblici è un’ipotesi eccezionale e di stretta interpretazione, ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge o già contemplati nella lex specialis di gara.

L’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto un divieto generale di proroga dei contratti pubblici, a garanzia dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Nel vigente quadro normativo, la proroga è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, dall’art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023.

In entrambe le ipotesi, si tratta della cosiddetta “proroga tecnica”, ammessa solo quando l’amministrazione ha già avviato la procedura di gara ma, per cause non imputabili a sé, non può concluderla nei tempi previsti. La proroga, quindi, può durare solo il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio in attesa dell’aggiudicazione della nuova gara.

Oltre a essere eccezionale e residuale, la proroga tecnica deve essere:

  • congruamente motivata;
  • limitata nel tempo;
  • accompagnata da una condotta diligente della stazione appaltante nella gestione delle procedure.

Se queste condizioni mancano, la proroga diventa di fatto un affidamento diretto in violazione dei principi dell’evidenza pubblica. Nel caso esaminato, le reiterate proroghe in favore della stessa cooperativa, protratte dal 2008 al 2025, si pongono in evidente contrasto con la disciplina normativa.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati