Nuove scadenze per alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che, con due D.M. 7 luglio 2026, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026, è intervenuto sulle tempistiche assegnate agli enti locali beneficiari, prorogando, da una parte, il termine per l’aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico compresi nei Piani 2023-2025 e, dall’altra, quello per la rendicontazione finale degli interventi destinati al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici, finanziati mediante la quota statale dell’otto per mille dell’IRPEF.
I due provvedimenti condividono la finalità di consentire il completamento di procedure che, secondo quanto rilevato dal Ministero, hanno risentito di difficoltà tecniche, amministrative e organizzative, ma riguardano linee di finanziamento differenti e non introducono una proroga generalizzata per tutti gli interventi di edilizia scolastica.
Per gli interventi antisismici, il termine per l’aggiudicazione definitiva passa dal 13 luglio al 13 ottobre 2026, mentre, per gli interventi finanziati con l’otto per mille statale e conclusi entro il 31 maggio 2026, la rendicontazione finale potrà essere completata entro il 31 ottobre 2026.
Proroghe MIM per l’edilizia scolastica: quali interventi e scadenze cambiano
Il primo decreto riguarda gli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati nell’ambito dei Piani 2023-2025 e interviene, quindi, sulla fase di affidamento dei lavori.
Il secondo interessa, invece, gli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità autorizzati con il D.M. 7 novembre 2023, n. 210 e incide sulla fase conclusiva della loro attuazione, concedendo più tempo per la rendicontazione dei lavori ultimati entro la data stabilita.
La distinzione è essenziale, perché cambiano non soltanto la scadenza e l’adempimento richiesto, ma anche i presupposti per beneficiare del differimento e le regole applicabili agli interventi per i quali sia stata espletata una nuova procedura di gara.
Interventi antisismici: aggiudicazione definitiva entro il 13 ottobre 2026
La prima proroga interessa i finanziamenti assegnati con il D.M. 11 dicembre 2024, n. 254, che ha ripartito tra le Regioni le risorse relative alle annualità 2023, 2024 e 2025, per un importo complessivo di 61 milioni di euro, individuando gli enti locali beneficiari degli interventi compresi nei Piani 2023-2025.
L’art. 3, comma 1, del decreto aveva stabilito che gli enti dovessero procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e, poiché la pubblicazione era avvenuta il 13 gennaio 2025, il termine originario scadeva il 13 luglio dello stesso anno.
Una prima proroga, disposta con il D.M. 3 luglio 2025, n. 130, aveva spostato la scadenza al 13 luglio 2026; il nuovo D.M. 7 luglio 2026 concede ora altri tre mesi e fissa al 13 ottobre 2026 il termine entro il quale deve intervenire l’aggiudicazione definitiva.
Nelle premesse il Ministero richiama trentadue interventi finanziati, rispetto ai quali la Direzione generale competente ha intensificato le attività di impulso, monitoraggio e vigilanza, invitando gli enti ad assumere ogni iniziativa utile a rispettare la tempistica ed evitare la perdita delle risorse assegnate.
Proroga dell’aggiudicazione: le difficoltà degli enti e le ragioni del MIM
Il differimento è stato disposto a seguito delle richieste presentate da alcuni enti beneficiari, i quali, pur avendo tempestivamente avviato le procedure per l’aggiudicazione, hanno rappresentato la necessità di disporre di un ulteriore periodo per completarle.
Il decreto segnala, inoltre, che in alcuni casi il ritardo è dipeso dalla gestione contestuale degli interventi resi necessari dagli eventi alluvionali e sismici che hanno interessato i territori, con un conseguente aggravio delle attività amministrative e tecniche e un rallentamento nell’attuazione degli altri interventi di competenza.
La scelta del MIM è stata quella di riconoscere un differimento limitato a tre mesi, ritenuto idoneo a bilanciare le difficoltà tecniche e procedurali segnalate dagli enti con l’esigenza di assicurare la tempestiva messa in sicurezza del patrimonio scolastico, anche considerando le anticipazioni di spesa già erogate.
Aggiudicazione oltre il termine: quando scatta la decadenza dal finanziamento
La proroga non attenua le conseguenze collegate all’inosservanza della scadenza, perché l’art. 1 del D.M. 7 luglio 2026 stabilisce espressamente che il mancato rispetto del termine del 13 ottobre comporta la decadenza dal finanziamento concesso.
L’adempimento richiesto non coincide, quindi, con il semplice avvio della procedura di affidamento, ma con il raggiungimento dell’aggiudicazione definitiva entro la data indicata. Il nuovo decreto si pone, sotto questo profilo, in continuità con l’art. 5, comma 1, lettera a), del D.M. 11 dicembre 2024, n. 254, che già qualificava il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva come ipotesi di revoca del finanziamento.
Ripristino dell’agibilità: rendicontazione entro il 31 ottobre 2026
Il secondo D.M. 7 luglio 2026 riguarda gli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici finanziati mediante le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’IRPEF e autorizzati con il D.M. 7 novembre 2023, n. 210.
Quest’ultimo provvedimento aveva previsto che gli enti locali beneficiari ultimassero i lavori entro dodici mesi dall’aggiudicazione definitiva e procedessero alla rendicontazione entro i due mesi successivi all’ultimazione.
Il termine finale per la rendicontazione era stato poi prorogato al 31 luglio 2026 dal D.M. 21 novembre 2025, n. 230 e, con il D.M. 31 dicembre 2025, n. 265, era stato esteso a tutti gli interventi conclusi entro il 31 maggio 2026.
Il nuovo decreto sposta la scadenza al 31 ottobre 2026, ma circoscrive espressamente la proroga agli interventi autorizzati con il D.M. 7 novembre 2023, n. 210 i cui lavori siano stati conclusi entro il 31 maggio 2026. Non viene quindi prorogato il termine di ultimazione dei lavori, dal momento che il differimento riguarda soltanto la rendicontazione finale degli interventi che rispettano il requisito temporale indicato.
Anche in questo caso la proroga nasce dalle criticità emerse nell’attività di ricognizione e monitoraggio svolta dalla Direzione generale competente, dalla quale è risultato che alcuni enti, pur avendo completato i lavori entro il 31 maggio 2026, non erano in grado di concludere la rendicontazione entro il 31 luglio.
Le ragioni indicate dal MIM riguardano la complessità delle verifiche e delle attività di chiusura amministrativo-contabile, la gestione contemporanea di ulteriori programmi di investimento finanziati con linee ordinarie e straordinarie e, in alcuni casi, le difficoltà organizzative dovute alla limitata disponibilità delle risorse umane necessarie.
La nuova scadenza concede, pertanto, tre mesi aggiuntivi per completare gli adempimenti conclusivi, senza modificare le ulteriori disposizioni contenute nel D.M. 7 novembre 2023, n. 210, che continuano ad applicarsi per tutti gli aspetti non regolati dal decreto di proroga.
Nuova procedura di gara: termini per ultimazione dei lavori e rendicontazione
La proroga al 31 ottobre 2026 non si applica agli interventi per i quali, durante la decorrenza dei termini previsti dal D.M. 7 novembre 2023, n. 210, gli enti beneficiari abbiano espletato una nuova procedura di gara.
Come precisato nelle premesse del decreto, la necessità di avviare una nuova gara è stata rappresentata da alcuni enti in relazione a cause sopravvenute e a essi non imputabili; la disposizione operativa stabilisce, tuttavia, in termini generali, che gli interventi interessati dalla nuova procedura restano esclusi dalla proroga al 31 ottobre 2026.
Per questi interventi continua ad applicarsi la disciplina temporale prevista dal D.M. 7 novembre 2023, n. 210, in base alla quale i lavori devono essere conclusi entro dodici mesi dall’aggiudicazione definitiva della nuova gara, mentre la rendicontazione deve essere completata entro i due mesi successivi all’effettiva ultimazione.
Non opera, quindi, una scadenza uguale per tutti, perché ciascun ente deve calcolare il termine per la conclusione dei lavori partendo dalla data della nuova aggiudicazione definitiva e, una volta ultimato l’intervento, dispone di ulteriori due mesi per completarne la rendicontazione.
Termini non rispettati: decadenza dai contributi e restituzione delle risorse
Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2026 oppure, per gli interventi interessati da una nuova gara, dei termini calcolati secondo il meccanismo appena descritto comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
A questa conseguenza si aggiunge l’obbligo, per gli enti locali, di versare all’entrata del bilancio dello Stato le eventuali risorse ricevute ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7 novembre 2023, n. 210, affinché siano riassegnate alla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale.
Cosa devono verificare gli enti beneficiari
I due decreti concedono agli enti locali un ulteriore margine temporale, ma non modificano la natura vincolante degli adempimenti richiesti, né introducono un differimento indistinto per tutti gli interventi di edilizia scolastica.
Gli enti dovranno, quindi, individuare correttamente la linea di finanziamento alla quale appartiene ciascun intervento, verificare se la procedura rientri nella proroga generale o nella disciplina prevista in caso di nuova gara e completare l’aggiudicazione o la rendicontazione entro il termine applicabile.
Per gli interventi antisismici compresi nei Piani 2023-2025 sarà necessario conseguire l’aggiudicazione definitiva entro il 13 ottobre 2026, mentre, per gli interventi di ripristino dell’agibilità conclusi entro il 31 maggio 2026, la rendicontazione dovrà essere completata entro il 31 ottobre 2026.
Qualora sia stata espletata una nuova procedura di gara, le scadenze dovranno invece essere ricostruite a partire dalla nuova aggiudicazione definitiva, tenendo conto dei dodici mesi concessi per la conclusione dei lavori e dei successivi due mesi per la rendicontazione, evitando così la perdita dei finanziamenti e, nei casi previsti per gli interventi sostenuti con l’otto per mille statale, la restituzione delle risorse ricevute.