Appalti di forniture e prova pratica: il TAR sull'onere del concorrente

Quando la prova pratica richiede strumenti di misura, l’onere di presentare prodotti adeguati per il test ricade sul concorrente. Il TAR Sicilia chiarisce il ruolo dell’art. 108, della lex specialis e della verifica funzionale dell’offerta

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Nelle procedure di affidamento di forniture tecnologicamente complesse, il rapporto tra lex specialis, valutazione tecnica dei prodotti e responsabilità dell’operatore economico può rappresentare un problema della presentazione dell’offerta.

Qual è, in concreto, il perimetro dell’onere che grava sul concorrente quando il disciplinare o il capitolato prevedono verifiche funzionali? Fino a dove può spingersi la stazione appaltante nel richiedere test che vadano oltre la mera verifica documentale? E in che misura la mancata disponibilità della strumentazione incide sulla valutazione di conformità dell’offerta, anche in una fase successiva all’aggiudicazione?

A offrire una risposta puntuale a questi interrogativi è la sentenza del TAR Sicilia, 29 dicembre 2025, n. 3783, intervenendo sull’estensione dell’onere che grava sull’operatore economico in sede di prova pratica e, in particolare, sulla ripartizione delle responsabilità quando la verifica tecnica richiede l’utilizzo di strumenti di misura o di simulazione.

Prova pratica nelle forniture: fino a che punto arriva l’onere del concorrente?

Il caso in esame riguarda una procedura per la fornitura di apparecchiature medicali, svolta sul MEPA ai sensi degli articoli 50 e 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Dopo l’aggiudicazione, la commissione tecnica aveva attivato la prova pratica prevista dal capitolato, finalizzata a verificare alcuni profili funzionali delle apparecchiature offerte. La prova non era stata però eseguita perché l’operatore economico aggiudicatario non aveva messo a disposizione uno strumento ritenuto necessario dalla commissione per effettuare le misurazioni.

Da qui la decadenza dall’aggiudicazione, contestata dall’impresa sul presupposto che:

  • il simulatore non fosse stato espressamente richiesto;
  • la prova potesse essere svolta sulla base della sola documentazione tecnica;
  • l’onere di dettagliare gli strumenti necessari gravasse sull’amministrazione.

Ne era quindi scaturito il ricorso al TAR, chiamato a valutare la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

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