Quando e come si può chiedere la qualificazione con riserva? Quali sono le novità introdotte da ANAC per facilitare gli enti non ancora accreditati? E quali adempimenti tecnici devono rispettare le amministrazioni interessate?
Qualificazione con riserva: tutte le novità per le stazioni appaltanti
Con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2025, del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e aggiornato dal d.lgs. n. 209/2024 (cosiddetto “Correttivo”), ANAC ha rilasciato un nuovo pacchetto di strumenti operativi per accompagnare le amministrazioni nel percorso di adeguamento alle nuove regole.
Tra questi spicca l’aggiornamento del modulo per la richiesta di qualificazione con riserva, procedura eccezionale prevista per consentire agli enti non ancora in possesso del punteggio minimo richiesto di accreditarsi temporaneamente, in presenza di determinate condizioni.
Cosa prevede la qualificazione con riserva
La possibilità per ANAC di concedere la qualificazione con riserva trova fondamento nell’art. 63, comma 13 del Codice Appalti, il quale dispone che “ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.”
Si tratta di una previsione che rafforza il ruolo di accompagnamento dell’Autorità nei confronti delle amministrazioni in fase di transizione, riconoscendo la legittimità di un accreditamento temporaneo, purché giustificato e documentato.
A tale previsione normativa si affianca quanto contenuto nell’Allegato II.4 al Codice, che disciplina requisiti, criteri di valutazione e modalità operative del sistema di qualificazione, includendo anche le situazioni straordinarie che possono giustificare l’accesso con riserva.
Qualificazione con riserva: non è una deroga generalizzata
La qualificazione con riserva non costituisce una deroga generalizzata, ma può essere concessa solo a seguito di valutazione istruttoria da parte dell’Autorità, nei casi espressamente individuati dalle linee guida:
- costituzione di nuovi enti (ad esempio nuove unioni, agenzie, organismi di nuova istituzione);
- fusioni o aggregazioni tra amministrazioni preesistenti;
- processi di riorganizzazione interna che incidono sulla struttura organizzativa e sui processi operativi;
- cause oggettive eccezionali, come eventi straordinari che hanno impedito il raggiungimento del punteggio minimo.
L’obiettivo è quello di consentire all’ente di operare temporaneamente, acquisendo nel frattempo la piena capacità tecnica e organizzativa richiesta dal Codice.