Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC fa il punto

Tutti i numeri del nuovo report trimestrale: sistema in consolidamento, con percentuali elevate di livelli massimi. Similitudini tra lavori e servizi, ma le centrali di committenza restano una minoranza

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Si consolida il quadro relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti (SA) e delle centrali di committenza (CUC), istituita in attuazione degli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023. La conferma arriva con il nuovo report trimestrale di ANAC, aggiornato al 31 marzo 2025.

Qualificazione SA: il nuovo report trimestrale ANAC

Il documento offre una fotografia aggiornata delle domande pervenute ed esaminate secondo i criteri previgenti rispetto al correttivo introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, ancora non applicato al periodo oggetto dell’analisi.

I risultati confermano una progressiva stabilizzazione del modello, con un numero crescente di amministrazioni abilitate a operare in autonomia, una struttura del sistema sostanzialmente omogenea tra lavori e servizi, e una presenza ancora limitata – sebbene qualificata – delle centrali di committenza.

Cos’è la qualificazione delle Stazioni Appaltanti?

Ricordiamo che la qualificazione delle Stazioni Appaltanti (SA) è il sistema introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) per assicurare che solo le amministrazioni dotate di adeguate competenze organizzative, tecniche e digitali possano svolgere autonomamente le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. L’obiettivo è innalzare il livello qualitativo del procurement pubblico, riducendo il rischio di contenziosi e migliorando l’efficienza delle procedure.

La disciplina è contenuta:

  • negli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, che regolano rispettivamente la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 62) e l’elenco e i criteri di qualificazione (art. 63);
  • nell’Allegato II.4 al Codice, che definisce i criteri tecnici per l’attribuzione dei punteggi e i livelli di qualificazione;
  • nel decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024), che ha aggiornato – a partire dal 1° luglio 2024 – i criteri di attribuzione dei punteggi per entrambe le fasi: progettazione/affidamento ed esecuzione dei contratti. Le SA devono dimostrare adeguata capacità anche nella gestione dei contratti già aggiudicati, in coerenza con quanto previsto all’art. 8, comma 1 del Codice come modificato.

La qualificazione avviene su richiesta dell’amministrazione interessata, tramite istanza all’ANAC, e comporta l’assegnazione di un livello (massimo, intermedio o minimo) per ciascun settore (lavori, servizi e forniture). A ciascun livello corrisponde una soglia di punteggio e una differente capacità operativa, in termini di importo e complessità delle procedure gestibili in autonomia.

Alcune amministrazioni centrali e soggetti aggregatori sono iscritti di diritto nell’elenco ANAC, senza necessità di presentare istanza (es. MIT, Agenzia del Demanio, Consip, Invitalia, Sport e Salute S.p.A.).

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