Qualificazione delle stazioni appaltanti: il sistema entra nel secondo biennio e mostra i suoi effetti strutturali

I dati del report ANAC al terzo trimestre 2025 fotografano un sistema ormai maturo: meno frammentazione, maggiore selezione organizzativa e un ruolo sempre più centrale delle strutture qualificate

di Redazione tecnica - 10/02/2026

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ha ormai superato la fase sperimentale ed è entrato in una dimensione pienamente strutturale.

Conferma ne è il Report trimestrale ANAC, aggiornato al terzo trimestre 2025, che restituisce una fotografia chiara dell’assetto del procurement pubblico all’inizio del secondo biennio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, dopo la chiusura del primo biennio “fisso” al 30 giugno 2025.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: il nuovo report ANAC

I numeri non descrivono soltanto un adempimento formale, ma raccontano un cambiamento profondo nella distribuzione delle competenze, nella capacità organizzativa delle amministrazioni e nella progressiva selezione dei soggetti effettivamente in grado di operare sul mercato degli appalti pubblici.

Al 30 settembre 2025 risultano 3.295 amministrazioni qualificate, al netto dei soggetti qualificati di diritto. La ripartizione per settore evidenzia una prevalenza netta delle strutture abilitate a operare in modo trasversale:

  • 60,7% qualificate sia per Lavori sia per Servizi e forniture;
  • 16,9% qualificate solo per Lavori;
  • 22,4% qualificate solo per Servizi e forniture.

In termini assoluti, il settore Lavori conta 2.557 amministrazioni qualificate, mentre quello dei Servizi e forniture arriva a 2.738 unità, confermando una maggiore propensione delle amministrazioni a strutturarsi su questo secondo ambito, anche in ragione della frequenza e della varietà degli affidamenti.

La qualificazione nel Codice Appalti

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti trova il proprio fondamento negli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, che hanno introdotto un modello selettivo finalizzato a ridurre la frammentazione del mercato degli affidamenti e a concentrare le procedure in capo a soggetti dotati di adeguata capacità tecnica, organizzativa e professionale. La disciplina di dettaglio è contenuta nell’Allegato II.4 al Codice, che definisce requisiti, criteri di attribuzione dei punteggi, livelli di qualificazione e modalità di aggiornamento nel tempo.

Il legislatore ha previsto due ambiti distinti di qualificazione (progettazione e affidamento ed esecuzione), entrambi articolati su tre livelli crescenti, connessi non solo all’esperienza maturata ma anche alla struttura organizzativa stabile, alle competenze del personale e ai sistemi di formazione continua.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice), il sistema è stato ulteriormente affinato, superando le logiche transitorie del primo biennio e rendendo pienamente operativi i criteri ordinari di valutazione.

Un passaggio centrale è rappresentato dal superamento del biennio “fisso” (1° luglio 2023 – 30 giugno 2025) a favore di un biennio “mobile”, che decorre dalla data di presentazione della singola istanza e rende la qualificazione un requisito dinamico, costantemente verificabile. In questo contesto si collocano anche istituti come la qualificazione con riserva e la clausola di salvaguardia, pensati non come scorciatoie ma come strumenti eccezionali di accompagnamento per le amministrazioni in fase di adeguamento.

Nel disegno complessivo del Codice, la qualificazione è un meccanismo strutturale di governo del procurement, coerente con i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

I livelli di qualificazione

Il Report si sofferma sulla distribuzione dei livelli di qualificazione, evidenziando una struttura sostanzialmente omogenea:

  • nel settore Lavori, il 64,1% delle amministrazioni raggiunge il livello massimo (L1);
  • nel settore Servizi e forniture, il 63% consegue il livello massimo (SF1).

La percentuale cresce in modo marcato quando si guarda alle centrali di committenza: qui il livello massimo viene raggiunto dall’84,9% dei soggetti qualificati per i Lavori e dal 79,9% per i Servizi e forniture. È un dato che conferma come le funzioni di aggregazione non siano più soltanto una soluzione organizzativa, ma rappresentino ormai un vero presidio di competenza tecnica e amministrativa.

Le centrali di committenza rappresentano una quota minoritaria del totale delle amministrazioni qualificate – 15,1% nei Lavori e 13,4% nei Servizi e forniture – ma concentrano una parte rilevante della capacità operativa del sistema.

Dai dati emerge come la maggioranza delle amministrazioni convenzionate faccia capo a centrali con un numero elevato di enti aderenti, segno di un processo di aggregazione maturo. In entrambi i settori, oltre il 30% delle centrali gestisce più di 12 amministrazioni convenzionate, con un’incidenza superiore al 78% sul totale degli enti serviti.

Particolarmente significativo è il confronto tra primo e secondo biennio, limitato agli enti che hanno presentato istanza in entrambi i periodi: 

  • nel settore Lavori, su 2.776 amministrazioni2.239 confermano la qualificazione, ma 80 perdono il requisito, mentre 149 passano da non qualificate a qualificate;
  • nel settore Servizi e forniture, la selezione risulta più severa226 amministrazioni, precedentemente qualificate, risultano oggi non qualificate.

Un dato che trova spiegazione nella diversa struttura dei criteri di esperienza, rimasti più restrittivi rispetto a quanto avvenuto per i Lavori, dove l’ampliamento della soglia dei CIG considerati ha prodotto un effetto espansivo.

Le istanze presentate e il peso del secondo biennio

Nel nuovo biennio mobile, le istanze presentate risultano 3.717 per i Lavori e 3.996 per i Servizi e forniture, con una differenza che non è solo quantitativa ma anche qualitativa. Il dato segnala come il settore dei servizi continui a rappresentare l’area più dinamica del procurement pubblico, soprattutto per gli enti di dimensioni medio-piccole.

Le qualificazioni “con riserva” restano un fenomeno marginale: 30 istanze complessive, riferibili a 22 amministrazioni, a conferma del carattere eccezionale di questo istituto e della sua funzione di accompagnamento verso un adeguamento organizzativo reale.

Inoltre, nel nuovo biennio, una quota rilevante di amministrazioni ha fatto ricorso alla clausola di salvaguardia prevista dall’Allegato II.4 del Codice. Nel settore Lavori riguarda circa il 21% delle amministrazioni qualificate; nei Servizi e forniture la percentuale sale a quasi il 34%.

La clausola svolge una funzione di accompagnamento nella fase di transizione, ma non può essere interpretata come una stabilizzazione automatica del livello. Nel medio periodo, la tenuta della qualificazione dipenderà sempre più da competenze, formazione e capacità organizzativa effettiva.

Conclusioni

Il quadro che emerge conferma che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ha ormai assunto una fisionomia stabile e selettiva. Il passaggio al secondo biennio mobile ha reso evidente che la qualificazione non è più un requisito formale da “conquistare una volta”, ma un presidio organizzativo da mantenere nel tempo, attraverso competenze, struttura e continuità operativa.

I dati mostrano un sistema che non cresce per inerzia, ma per consolidamento: alcune amministrazioni escono dal perimetro, altre vi rientrano, segno che i criteri introdotti dal Codice e affinati dal Correttivo stanno iniziando a produrre effetti reali. In questo contesto, il ruolo delle centrali di committenza si rafforza ulteriormente, non per quantità ma per capacità di concentrare esperienza, professionalità e livelli elevati di qualificazione.

Anche istituti come la clausola di salvaguardia confermano la natura evolutiva del sistema: uno strumento di transizione, utile ad accompagnare le amministrazioni nel nuovo assetto, ma non idoneo a sostituire nel lungo periodo una reale adeguatezza organizzativa.

Nel complesso, la qualificazione si configura sempre più come uno punti più importanti del nuovo Codice dei contratti da vedere non come una barriera all’accesso, ma un meccanismo di responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, destinato a incidere in modo strutturale sulla qualità delle procedure, sull’efficienza degli affidamenti e sulla tenuta complessiva del procurement pubblico.

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