Quando un ente privo di qualificazione può affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare il progetto? Cosa succede se i lavori superano la soglia di 500mila euro e si ricorre a una Centrale Unica di Committenza?
La complessità normativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti può essere foriera di dubbi applicativi, soprattutto negli enti di minori dimensioni che, a seguito dell’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), si trovano ad affrontare procedure sempre più articolate. Sul tema è intervenuto il MIT con il parere del 23 giugno 2025, n. 3619 che offre una risposta chiara e rigorosa a un quesito di rilevante interesse pratico.
Affidamento progettazione a professionista esterno: i limiti per le SA non qualificate
Il caso sottoposto al supporto giuridico riguarda un ente non qualificato per la fase di progettazione e affidamento dei lavori, che deve gestire un intervento di importo superiore a 500.000 euro avvalendosi di una Centrale Unica di Committenza. La domanda cruciale: può l’ente, pur non essendo qualificato, affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare autonomamente il progetto?
Ricordiamo che il nuovo Codice dei Contratti ha introdotto un sistema di qualificazione che distingue nettamente le attività di:
- affidamento dei lavori (art. 4, Allegato II.4)
- affidamento dei servizi e forniture (art. 5, Allegato II.4)
Ogni stazione appaltante deve possedere la qualificazione idonea per ciascuna tipologia di prestazione e per le soglie di valore previste, con la conseguenza che la qualificazione per i lavori non si estende automaticamente alla fase di progettazione.