I chiarimenti ANAC
L’Autorità chiarisce che il sistema è pienamente operativo e che non sono previste ulteriori proroghe dei termini. L’iscrizione all’Elenco è quindi condizione indispensabile per lo svolgimento autonomo delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Riportiamo di seguito le principali indicazioni operative contenute nel Comunicato.
Durata della qualificazione e modalità di iscrizione
La qualificazione ha durata biennale decorrente dalla data di presentazione della domanda. La procedura di iscrizione è completamente automatizzata, disponibile in qualsiasi momento e basata su autodichiarazioni e dati già in possesso dell’Autorità.
Non sono previste finestre temporali né periodi di apertura/chiusura: le domande possono essere presentate in ogni momento.
Regime transitorio e continuità operativa
Specifica ANAC che la perdita, anche temporanea, della qualificazione non blocca i contratti già affidati e in corso di esecuzione.
Inoltre:
- per le procedure sottosoglia, non si blocca neppure il rilascio del CIG;
- per le procedure soprasoglia, la stazione appaltante non qualificata dovrà avvalersi di un soggetto qualificato, o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9;
- in assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
Affidamenti consentiti in via autonoma
Le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente nei casi previsti dall’art. 62, comma 6:
- lettera c): servizi e forniture di importo inferiore alle soglie UE e lavori di manutenzione ordinaria sotto il milione di euro, utilizzando strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
- lettera d): ordini su strumenti di acquisto di centrali di committenza o soggetti aggregatori.
Esoneri e obblighi dichiarativi
Non devono presentare domanda di qualificazione:
- i soggetti qualificati di diritto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice;
- i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, ma devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Inoltre, questi soggetti non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.
Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG.
Formazione del personale
È rilevante la formazione svolta nel triennio precedente
la domanda. Dal 1° gennaio 2025, si potranno
autocertificare solo i corsi erogati da soggetti pubblici o privati
accreditati SNA.
I corsi non accreditati SNA resteranno validi se
conclusi entro il 31 dicembre 2024.
Supporto tecnico e strumenti di calcolo
Nella sezione dedicata del portale ANAC è disponibile:
- il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione, approvato con la Delibera del 3 giugno 2025, n. 236;
- la piattaforma per l’invio delle autodichiarazioni.