Il quinto d’obbligo può essere utilizzato anche negli affidamenti diretti oppure resta confinato alle sole procedure di gara? La previsione dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede necessariamente documenti di gara oppure può trovare spazio anche nella determina di affidamento? E, soprattutto, come si calcola correttamente l’importo dell’appalto quando si decide di inserire questa opzione?
Sono domande che nascono da un dato normativo che, letto in modo letterale, sembra costruito attorno alle procedure di gara, ma che nella pratica si confronta con un utilizzo sempre più frequente degli affidamenti diretti. Proprio su questo punto è intervenuto il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 4199 del 21 aprile 2026, offrendo un chiarimento puntuale sia sull’applicabilità dell’istituto sia sulla corretta determinazione dell’importo dell’affidamento.
Estensione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti, il quesito al MIT
Il parere del MIT prende le mosse da un dubbio molto circoscritto e direttamente collegato alla formulazione dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
La norma prevede il quinto d’obbligo a condizione che sia inserito nei documenti di gara iniziali, lasciando intendere, almeno in una lettura immediata, che l’istituto sia riferito alle procedure di gara e non agli affidamenti diretti.
Su questa base è stato chiesto se l’estensione del quinto d’obbligo sia comunque possibile anche negli affidamenti diretti oppure se debba ritenersi esclusa proprio in ragione del riferimento ai documenti di gara.
Il quesito ha poi toccato due profili operativi strettamente collegati. Il primo riguarda le modalità di previsione dell’istituto, chiedendo se, in caso di applicazione anche agli affidamenti diretti, sia sufficiente inserirlo nella determina di affidamento ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 oppure se debba essere indicato anche negli atti propedeutici all’affidamento.
Il secondo riguarda invece la determinazione dell’importo, con il dubbio se sia necessario prevedere una specifica voce nel quadro economico ai sensi dell’art. 14 del Codice.
Modifica dei contratti e calcolo dell’importo, il quadro normativo
Per comprendere la risposta del MIT occorre leggere insieme due disposizioni che, anche se collocate su piani diversi, finiscono per intrecciarsi proprio sul tema del quinto d’obbligo.
L’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione e, al comma 9, consente alla stazione appaltante di imporre variazioni fino al quinto dell’importo contrattuale, a condizione che questa possibilità sia stata prevista fin dall’avvio dell’affidamento.
Accanto a questa disposizione si colloca l’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che regola la determinazione dell’importo stimato dell’appalto e richiede di considerare l’importo totale pagabile, includendo quindi anche le opzioni e le possibili estensioni.
Il punto di contatto tra le due norme sta proprio qui. Se il quinto d’obbligo viene previsto, non resta un elemento eventuale o marginale, ma entra a far parte del valore complessivo dell’affidamento e deve essere considerato nella sua interezza sin dalla fase iniziale.
Quinto d’obbligo negli affidamenti diretti, i principi espressi dal MIT
Il MIT ha chiarito in modo esplicito che l’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 può essere applicato anche in caso di affidamento diretto.
Accanto a questo primo chiarimento, il parere si è soffermato sul tema della determinazione dell’importo. Nel momento in cui si decide di applicare il quinto d’obbligo, l’importo della procedura, ai fini dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, deve comprendere anche il cosiddetto “sesto quinto”.
Il calcolo, quindi, non può limitarsi all’importo iniziale, ma deve essere effettuato tenendo conto dell’importo totale pagabile e dell’importo massimo stimato, in coerenza con quanto previsto dal Codice.
Applicazione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti, analisi tecnica
Il parere chiarisce due aspetti che, letti insieme, aiutano a leggere in modo più coerente l’istituto.
Da un lato viene superato il dubbio sull’ambito applicativo dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, perché il quinto d’obbligo viene ritenuto utilizzabile anche negli affidamenti diretti, nonostante il riferimento ai documenti di gara.
Dall’altro lato il MIT collega direttamente questa scelta al tema della determinazione dell’importo. Se si prevede il quinto d’obbligo, l’importo della procedura deve essere calcolato tenendo conto anche della possibile estensione, quindi dell’importo massimo stimato.
Il richiamo al cosiddetto “sesto quinto” rende evidente che il valore dell’affidamento non può essere considerato solo nella sua dimensione iniziale, ma deve includere anche la quota potenziale legata all’applicazione dell’istituto.
Quinto d’obbligo negli affidamenti diretti, indicazioni operative
Il parere del MIT fornisce due indicazioni che incidono direttamente sulla gestione dell’affidamento.
Da un lato viene chiarito che il quinto d’obbligo può essere applicato anche negli affidamenti diretti, superando il dubbio legato al riferimento ai documenti di gara contenuto nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
Dall’altro lato viene precisato che, in caso di utilizzo dell’istituto, l’importo della procedura, ai fini dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, deve comprendere anche la possibile estensione delle prestazioni, quindi il cosiddetto “sesto quinto”, in quanto il calcolo deve essere effettuato tenendo conto dell’importo totale pagabile e dell’importo massimo stimato.
Quinto d’obbligo negli affidamenti diretti, le FAQ sul parere MIT e sul calcolo dell’importo
Il quinto d’obbligo può essere applicato anche negli affidamenti diretti?
Sì. Il parere del MIT n. 4199 del 21 aprile 2026 ha chiarito che l’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 può essere applicato anche in caso di affidamento diretto, superando il dubbio legato al riferimento ai “documenti di gara” contenuto nella norma.
Perché il riferimento ai documenti di gara aveva creato dubbi applicativi?
Perché l’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede il quinto d’obbligo “nei documenti di gara iniziali”, formulazione che sembrava riferita alle procedure di gara e non anche agli affidamenti diretti.
Negli affidamenti diretti il quinto d’obbligo deve essere considerato nel valore dell’appalto?
Sì. Secondo il MIT, se viene previsto il quinto d’obbligo, il valore della procedura ai fini dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 deve comprendere anche la possibile estensione delle prestazioni, cioè il cosiddetto “sesto quinto”.
Cosa si intende per “sesto quinto” negli appalti pubblici?
Con questa espressione si indica la quota ulteriore derivante dall’applicazione del quinto d’obbligo. Nel parere n. 4199/2026 il MIT chiarisce che, ai fini dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, anche questa possibile estensione deve essere considerata nel valore complessivo dell’appalto.
Come deve essere calcolato l’importo dell’appalto secondo l’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023?
L’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il calcolo deve essere effettuato considerando l’importo totale pagabile e l’importo massimo stimato dell’appalto, tenendo quindi conto anche delle opzioni e delle possibili estensioni previste.
Il quinto d’obbligo incide sul valore complessivo dell’appalto?
Sì. Secondo il parere MIT n. 4199/2026, se viene previsto il quinto d’obbligo, anche la possibile estensione delle prestazioni deve essere considerata nel calcolo dell’importo della procedura ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica solo alle gare?
No. Il parere n. 4199/2026 chiarisce che almeno la previsione del comma 9 relativa al quinto d’obbligo può trovare applicazione anche negli affidamenti diretti.
Perché il tema del quinto d’obbligo è così rilevante negli affidamenti diretti?
Perché il parere collega direttamente il quinto d’obbligo alla determinazione dell’importo della procedura ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, chiarendo che anche la possibile estensione delle prestazioni deve essere considerata nel valore complessivo dell’affidamento.