Recinzione in cemento armato: serve il permesso di costruire?
Il Consiglio di Stato interviene sulla qualificazione dell’opera e sulla legittimità di un eventuale ordine di demolizione
La complessità della disciplina edilizia si manifesta in modo esemplare anche rispetto ad opere apparentemente “minori” come le recinzioni. Per esempio, ci si potrebbe chiedere quali parametri determinano l’obbligo del permesso di costruire per un intervento del genere e come valutare l’impatto di una recinzione in cemento armato sull’assetto urbanistico.
Recinzione in cemento armato: quale titolo edilizio ci vuole?
Punti su cui è intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 4044, chiarendo i presupposti giuridici e tecnici che impongono il titolo edilizio per questa tipologia di manufatti.
Il caso trae origine da un ordine di demolizione relativo a un complesso di opere abusivamente realizzate: un capannone di circa 800 mq con struttura in cemento armato, un impianto fognario in corso d’opera e una recinzione in cemento armato con altezza variabile tra 1 e 3,50 metri.
Già in primo grado il TAR aveva respinto il ricorso, precisando che "“il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria”.
Da qui l'appello: pur non contestando l’abusività del capannone, il ricorrente sosteneva che la recinzione non richiedesse il permesso di costruire, ritenendo la sua altezza insufficiente a configurare un’opera “rilevante” dal punto di vista urbanistico. Inoltre, lamentava un presunto difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione e la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge 241/1990.
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